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lavinium Doc Abruzzo


Le Doc dell'Abruzzo


Le doc dell'Abruzzo

D.O.C.G.: 1

D.O.C.: 8
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

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Vitigni autorizzati dell'Abruzzo

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane (D.M. 20/11/2009 - G.U. n.281 del 2/12/2009)

zona di produzione
in provincia di Teramo: comprende l'intero territorio dei comuni di Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min. 90%, può concorrere alla produzione il vitigno Sangiovese max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9,5 t/Ha e 12% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 2 anni di cui almeno 1 anno in botti di rovere o di castagno e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve

il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni può portare in etichetta come qualificazione la dizione "riserva";

è consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

95q 70% 12% 12.5% 25 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
Sangiovese 00%÷10%
Abruzzo (D.M. 9/8/2010 - G.U. n.196 del 23/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
in provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;

base ampelografica
bianco: Trebbiano abruzzese e/o toscano min. 50%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 50%;

spumante bianco: Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero, da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;

passito bianco: Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;

con menzione del vitigno bianchi (anche superiore): Cococciola, Malvasia, Montonico, Passerina, Pecorino min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, max. 15%;

spumante rosé: Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente, minimo 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;

rosso: Montepulciano minimo 80%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 20%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Bianco", "Passito Bianco", "Cococciola" e "Malvasia", 11,00% vol. per le tipologie "Passerina" e "Pecorino", 9,50% vol. per le tipologie "Spumante" charmat bianco e rosé, 12 t/Ha e 9,50% per le tipologie "Spumante" metodo classico bianco e rosé, 11,00% per le tipologie "Cococciola" Superiore e "Malvasia" Superiore, 11,50% per le tipologie "Rosso", "Passito Rosso", "Passerina" Superiore e "Pecorino" Superiore, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia "Montonico" Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo;

i vini a denominazione di origine "Abruzzo", nelle tipologie passito bianco e passito rosso, devono essere ottenuti con l'appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol. (o 272 grammi di zucchero/litro);

nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento;

i vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere affinati per almeno 36 mesi in bottiglia, di cui almeno 18 di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione della partita di uve più recente. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno 48 mesi, di cui almeno 24 di permanenza sui lieviti di fermentazione, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di riferimento di produzione delle uve;

è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l'arricchimento.

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, mentre per il vini spumanti metodo classico il millesimo può essere menzionato alle condizioni precedentemente descritte.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco 140q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4.5 g/l Trebbiano abruzzese e/o toscano 50%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷50%
Vino passito Passito Bianco 140q 70% 10.5% 16% (di cui almeno 12% svolto) 26 g/l 4.5 g/l Malvasia e/o Moscato e/o Passerina e/o Pecorino e/o Riesling e/o Sauvignon e/o Traminer 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
Vino rosso Rosso 120q 70% 11.5% 12% 22 g/l 4.5 g/l Montepulciano 80%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷20%
Vino passito Passito Rosso 120q 70% 11.5% 16% (di cui almeno 12,5% svolto) 32 g/l 4.5 g/l Montepulciano 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
Vino spumante Spumante Charmat Bianco 140q 70% 9.5% 11% 16 g/l 5.5 g/l Chardonnay e/o Cococciola e/o Montonico e/o Passerina e/o Pecorino e/o Pinot Nero 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
Vino spumante Spumante Metodo Cl. Bianco 120q 70% 9.5% 12% 16 g/l 6.5 g/l Chardonnay e/o Cococciola e/o Montonico e/o Passerina e/o Pecorino e/o Pinot Nero 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
spumante rosato Spumante Charmat Rosé 140q 70% 9.5% 11% 16 g/l 5.5 g/l Montepulciano e/o Pinot Nero 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
spumante rosato Spumante Metodo Cl. Rosé 120q 70% 9.5% 12% 16 g/l 6.5 g/l Montepulciano e/o Pinot Nero 60%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷40%
vino bianco Cococciola (Superiore) 140q (120q) 70% 10.5% (11%) 11% (11.5%) 16 g/l 5.5 g/l Malvasia 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
vino bianco Malvasia (Superiore) 140q (120q) 70% 10.5% (11%) 11.5% (12%) 16 g/l 4.5 g/l Malvasia 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
vino bianco Montonico (Superiore) 120q (100q) 70% 10.5% (11%) 11% (11.5%) 16 g/l (17 g/l) 5.5 g/l Montonico 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
vino bianco Passerina (Superiore) 140q (120) 70% 11% (11.5%) 11.5% (12%) 16 g/l (18 g/l) 5.5 g/l Passerina 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
vino bianco Pecorino (Superiore) 140q (120q) 70% 11% (11.5%) 11.5% (12%) 16 g/l (18 g/l) 5.5 g/l Pecorino 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
Cerasuolo d'Abruzzo (D.M. 5/9/2010 - G.U. n.242 del 15/10/2010)

zona di produzione
in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
in provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;

base ampelografica
anche superiore: Montepulciano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca di colore analogo, idonee per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,50% vol. (12 t/Ha e 12,00 vol. per la versione "Superiore");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato, oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per il vino a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore non è consentito l'arricchimento.

norme per l'etichettatura
Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino rosato anche (superiore) 140q
(120q)
70% 11.5% (12%) 12% (12.5%) 16 g/l (18 g/l) 4.5 g/l Montepulciano 85%÷100%
altre uve idonee per la regione 00%÷15%
Controguerra (D.M. 10/2/2011 - G.U. n.46 del 25/2/2011)

zona di produzione
in provincia di Teramo: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli e Torano Nuovo;

base ampelografica
bianco: Trebbiano toscano e/o abruzzese min, 50%, Passerina min. 10%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 40%, presenti in ambito aziendale;

spumante metodo classico: Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 60%, Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente min. 30%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 10%, presenti in ambito aziendale;

Passito bianco: Trebbiano toscano/abruzzese e/o Malvasia e/o Passerina min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 40%, presenti in ambito aziendale;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Passerina, Pecorino, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 15%, presenti in ambito aziendale;

rosato, rosso (anche Novello, riserva): Montepulciano min. 70%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 30%, presenti in ambito aziendale;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc), Merlot, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 15%, presenti in ambito aziendale;

Passito rosso: Montepulciano min. 70%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 30%, presenti in ambito aziendale;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (pergola abruzzese) ed il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000, e la produzione media per ceppo non deve superare Kg. 4,8 per i vini rossi e Kg. 5,6 per i vini bianchi;

è ammessa l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, in annate siccitose;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,50% vol. (12% vol. per la versione Riserva) per i vini rossi e rosati, con o senza indicazione di vitigno, e 14 t/Ha e 11% vol. per i vini bianchi, con o senza indicazione di vitigno;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione;

il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" Rosso Riserva, può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;

i vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" Bianco e "Controguerra" Rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre il vino "Controguerra" Rosso non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;

il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" Spumante Metodo Classico deve subire prima dell'immissione al consumo un periodo minimo di permanenza sulle fecce di 18 mesi; per il millesimato il periodo minimo è di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;

il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta "Novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino;

nella vinificazione del vino "Controguerra" Passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L'uva può essere ammostata non prima del 15 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra" Passito, sia bianco che rosso, se invecchiato per almeno 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso"

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Controguerra" deve figurare l'annata di produzione delle uve

Montepulciano d'Abruzzo (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
in provincia di Teramo: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,50% vol. (12% vol. per la tipologia "Riserva");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata;

è consentito l'arricchimento dei prodotti con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

140q 70% 11.5% (12%) 12% (12.5%) 21 g/l (21 g/l)

4.5 g/l

Montepulciano 85%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷15%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Casauria o Terre di Casauria (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano 100%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9,5 t/Ha e 12,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

95q 70% 12.5% 13% (13.5%) 23 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 100%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Terre dei Vestini (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Terre dei Vestini" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

100q 70% 12% 12.5% (13%) 23 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Alto Tirino (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Alto Tirino" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 12 mesi; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

90q 70% 12% (12.5%) 12.5% (13%) 25 g/l (28 g/l)

5 g/l

Montepulciano 95%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷5%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Terre dei Peligni (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Terre dei Peligni" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

100q 70% 12% (12.5%) 12.5% (13%) 23 g/l (26 g/l)

4.5 g/l

Montepulciano 95%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷5%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Teate (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

base ampelografica
anche riserva: Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Teate" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 21 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso (anche riserva)

110q 70% 12% (12.5%) 12.5% (13%) 26 g/l (28 g/l)

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%
Ortona (D.M. 20/4/2011 - G.U. n.106 del 9/5/2011)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona;

base ampelografica
bianco: Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 30%;

rosso: Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 5%;

norme per la viticoltura
per i sesti d'impianto sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a a 2.500 ceppi/ettaro fatta eccezione per la pergola abruzzese, la cui densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco", 12% vol. per la tipologia "Rosso";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio di produzione delle uve;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;

il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia "bianco" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Ortona" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

Terre Tollesi o Tullum (D.M. 23/7/2008 - G.U. n.179 dell'1/8/2008)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio del comune di Tollo;

base ampelografica
bianco (anche Superiore): Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 75%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 25%;

Spumante: Chardonnay min. 60%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 40%;

Passito Bianco: Moscato e/o Malvasia min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;

con menzione del vitigno bianchi: Falanghina, Passerina, Pecorino min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;

Rosso (anche Riserva, Novello): Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;

Passito Rosso: Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco" (11,5% per la tipologia "Superiore"), 12 t/Ha e 10% vol. per la tipologia "Spumante", 12 t/Ha e 11% vol. per le tipologie "Novello" e "Sangiovese", 10 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Passito Bianco", 10 t/Ha e 12% vol. per le tipologie "Passito Rosso" "Merlot" e "Cabernet Sauvignon", 9 t/Ha e 12,5% vol. per la tipologia "Rosso Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia "passito";

il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino;

nella vinificazione del vino "Terre Tollesi" o "Tullum" Passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole e all'aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata;

i vini a denominazione controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" Bianco, nonché i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca, non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" Rosso, nonché i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca rossa, non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve;

il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" Bianco Superiore non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;

il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

vino bianco Bianco (superiore)

130q (110q) 70% 11% (11,5%) 12,5% (13%) 18 g/l (20 g/l)

4.5 g/l

Trebbiano toscano e/o Abruzzese 75%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione 00%÷25%

Vino spumante Spumante

120q 70% 10% 12% 18 g/l

5 g/l

Chardonnay 60%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione 00%÷40%
vino bianco Falanghina 90q 70% 11.5% 12% 18 g/l

4.5 g/l

Falanghina 90%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%
vino bianco Passerina 90q 70% 11.5% 12,5% 18 g/l

5 g/l

Passerina 90%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%
vino bianco Pecorino 90q 70% 12% 13% 18 g/l

5 g/l

Pecorino 90%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino rosso Rosso (riserva)

120q (90q) 70% 12% (12,5%) 13% (13,5%) 26 g/l (28 g/l)

4.5 g/l (5 g/l)

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino rosso Novello

120q 70% 11% 12% 20 g/l

5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino rosso Cabernet Sauvignon

100q 70% 12% 13% 22 g/l

4.5 g/l

Cabernet Sauvignon 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino rosso Merlot

100q 70% 12% 13% 22 g/l

5 g/l

Merlot 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino rosso Sangiovese

120q 70% 11% 12.5% 22 g/l

4.5 g/l

Sangiovese 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%

Vino passito Passito bianco

100q 45% 11% 16% (di cui almeno 13% svolto) 22 g/l

4.5 g/l

Moscato e/o 90%÷100%
Malvasia
uve bianche idonee nella regione 00%÷10%

Vino passito Passito rosso

100q 45% 12% 16% (di cui almeno 13% svolto) 22 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse idonee nella regione 00%÷10%
Trebbiano d'Abruzzo (D.M. 2/2/2010 - G.U. n.41 del 19/2/2010)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Aitino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpinete Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchie, Cupello, Farà Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palinoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescaia, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria5 Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
in provincia di Teramo: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Sellante, Bisenti, Campii, Ganzano, Caste! Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Celiino Attanasio, Cermignano, Civitella del Trento, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefìno, Montorio al Vernano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;

base ampelografica
anche superiore, riserva: Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti e reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,5% vol. (13 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia "Superiore", 12 t/Ha e 12% vol. per la tipologia "Riserva");

è consentita l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata;

è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine oppure con mosto concentrato rettificato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" Superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" Riserva non è consentito l'arricchimento;

iI vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi all'interno della zona delimitata. Il periodo di invecchiamento/ affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

vino bianco (superiore) [riserva]

140q (130) [120] 70% 10.5% (11.5%)
[12%]
11.5% (12%)
[12.5%]
16 g/l

4.5 g/l

Bombino Bianco e/o Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano 85%÷100%
uve bianche idonee nella regione 00%÷15%
Villamagna (D.M. 20/4/2011 - G.U. n.106 del 9/5/2011)

zona di produzione
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri;

base ampelografica
anche riserva: min. 95% montepulciano, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 12,5% vol. (13,5% vol. per la tipologia "Riserva");

è consentita l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, è tuttavia consentito che siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo;

il vino a denominazione di origine controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia. Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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