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lavinium Doc Abruzzo


Le Doc dell'Abruzzo


Le doc dell'Abruzzo

D.O.C.G.: 1

D.O.C.: 3
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumante spumante
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province dell'Abruzzo ->

Vitigni autorizzati dell'Abruzzo

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane (D.M. 20/02/2003 - G.U. n.54 del 6/03/2003)

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

 - Il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta come qualificazione la dizione "riserva".

E' consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano  d'Abruzzo  Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

110q 70% 12% 12.5% 25 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
Sangiovese 00%÷10%
Controguerra (D.M. 21/3/2006 - G.U. n.75 del 30/3/2006)

 - È consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.  

 - Per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (tendone) ed il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 2200, e la produzione media per ceppo non deve superare i kg 6.

 - Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra" rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo dell'11,5%, immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo del 12,5% dopo un periodo di invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal primo dicembre dell'anno della vendemmia, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

 - Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra" rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello" purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

 - Nella vinificazione del vino "Controguerra" passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L'uva può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra" passito, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso".  

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco (anche frizzante) 140q 70% 10.5% 11% (10.5%) 17 g/l

 

Trebbiano Toscano 60%÷85%
Passerina 15%÷40%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷25%
Vino spumante Bianco Spumante 140q 70% 10.5% 11.5% 17 g/l

4.5 g/l

Trebbiano Toscano 60%÷70%
Chardonnay e/o 30%÷40%
Verdicchio e/o 30%÷40%
Pecorino 30%÷40%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷10%
vino bianco Chardonnay

140q

70%

10.5%

11% 17 g/l

4.5 g/l

Chardonnay 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
vino bianco Malvasia 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l

4.5 g/l

Malvasia 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino passito Moscato Amabile 140q 70% 10.5% 10.5% di cui svolto almeno il 9% 16 g/l

4.5 g/l

Moscato 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
vino bianco Passerina 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l

4.5 g/l

Passerina 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
vino bianco Riesling 140q 70% 10.5% 11% 16 g/l

4.5 g/l

Riesling 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino rosso Rosso (anche Novello) 120q 70% 11% 12% (11%) 22 g/l (20 g/l)

4.5 g/l

Montepulciano 60%÷100%
Merlot e/o 15%÷40%
Cabernet Sauvignon 15%÷40%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷25%
Vino rosso Cabernet 120q 70% 11% 12% 20 g/l

4.5 g/l

Cabernet Sauvignon e/o 85%÷100%
Cabernet Franc 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino rosso Ciliegiolo 120q 70% 11% 11.5% 18 g/l

4.5 g/l

Ciliegiolo 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino rosso Merlot 120q 70% 11% 12% 20 g/l

4.5 g/l

Merlot 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino rosso Pinot Nero 120q 70% 11% 11.5% 18 g/l

4.5 g/l

Pinot Nero 85%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷15%
Vino passito Passito Bianco 140q 45% 10.5% 14% 21 g/l

4.5 g/l

Trebbiano Toscano e/o 60%÷100%
Malvasia e/o 60%÷100%
Passerina 60%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷40%
Vino passito Passito Rosso 120q 45% 11% 14% 21 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 60%÷100%
racc. e/o aut. provincia di Teramo 00%÷40%
Montepulciano d'Abruzzo (D.M. 29/3/2006 - G.U. n.84 del 10/4/2006)

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino rosato Cerasuolo 140q 70% 11.5% 12% 16 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 85%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷15%

Vino rosso Rosso (riserva)

140q 70% 11.5% (12%) 12% (12.5%) 21 g/l (21 g/l)

4.5 g/l

Montepulciano 85%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷15%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Casauria o Terre di Casauria (D.M. 29/3/2006 - G.U. n.84 del 10/4/2006)

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

 - Nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso Rosso (riserva)

95q 70% 12.5% 13% (13.5%) 23 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 100%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Terre dei Vestini (D.M. 29/3/2006 - G.U. n.84 del 10/4/2006)

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Terre dei Vestini" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

 - Nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso Rosso (riserva)

100q 70% 12% 12.5% (13%) 23 g/l

4.5 g/l

Montepulciano 90%÷100%
uve rosse non aromatiche idonee nella regione 00%÷10%
Trebbiano d'Abruzzo (D.M. 15/5/2003 - G.U. n.120 del 26/5/2003)
Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino bianco

140q 70% 10% 11% 16 g/l

4.5 g/l

Bombino Bianco e/o 85%÷100%
Trebbiano Toscano 85%÷100%
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