zona di produzione ●
in provincia di Teramo: comprende l'intero territorio dei comuni di Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto;
base ampelografica anche riserva: Montepulciano min. 90%, può concorrere alla produzione il vitigno Sangiovese max. 10%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9,5 t/Ha e 12% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 2 anni di cui almeno 1 anno in botti di rovere o di castagno e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve
il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni può portare in etichetta come qualificazione la dizione "riserva";
è consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
95q
70%
12%
12.5%
25
g/l
4.5 g/l
Montepulciano
90%÷100%
Sangiovese
00%÷10%
Abruzzo (D.M. 9/8/2010
- G.U. n.196 del 23/8/2010)
zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
● in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
● in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;
base ampelografica bianco: Trebbiano abruzzese e/o toscano min. 50%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 50%;
spumante bianco: Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero, da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
passito bianco: Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
con menzione del vitigno bianchi (anche superiore): Cococciola, Malvasia, Montonico, Passerina, Pecorino min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, max. 15%;
spumante rosé: Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente, minimo 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
rosso: Montepulciano minimo 80%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 20%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Bianco", "Passito Bianco", "Cococciola" e "Malvasia", 11,00% vol. per le tipologie "Passerina" e "Pecorino", 9,50% vol. per le tipologie "Spumante" charmat bianco e rosé, 12 t/Ha e 9,50% per le tipologie "Spumante" metodo classico bianco e rosé, 11,00% per le tipologie "Cococciola" Superiore e "Malvasia" Superiore, 11,50% per le tipologie "Rosso", "Passito Rosso", "Passerina" Superiore e
"Pecorino" Superiore, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia "Montonico" Superiore;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo;
i vini a denominazione di origine "Abruzzo", nelle tipologie passito bianco e passito rosso, devono essere ottenuti con l'appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol. (o 272 grammi di zucchero/litro);
nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento;
i vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere affinati per almeno 36 mesi in bottiglia, di cui almeno 18 di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione della partita di uve più recente. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno 48 mesi, di cui almeno 24 di permanenza sui lieviti di fermentazione, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di riferimento di produzione delle uve;
è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l'arricchimento.
norme per l'etichettatura nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, mentre per il vini spumanti metodo classico il millesimo può essere menzionato alle condizioni precedentemente descritte.
Cerasuolo d'Abruzzo (D.M. 5/9/2010 - G.U. n.242 del 15/10/2010)
zona di produzione ● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
● in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
● in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;
base ampelografica anche superiore: Montepulciano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca di colore analogo, idonee per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, max. 15%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,50% vol. (12 t/Ha e 12,00 vol. per la versione "Superiore");
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, conservazione e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.
è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato, oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per il vino a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore non è consentito l'arricchimento.
norme per l'etichettatura Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
anche (superiore)
140q (120q)
70%
11.5% (12%)
12% (12.5%)
16 g/l (18 g/l)
4.5 g/l
Montepulciano
85%÷100%
altre uve idonee per la regione
00%÷15%
Controguerra (D.M. 10/2/2011 - G.U. n.46 del 25/2/2011)
zona di produzione ●
in provincia di Teramo: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli e Torano Nuovo;
base ampelografica
bianco: Trebbiano toscano e/o abruzzese min, 50%, Passerina min. 10%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 40%, presenti in ambito aziendale;
spumante metodo classico: Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 60%, Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente min. 30%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca,
idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 10%, presenti in ambito aziendale;
Passito bianco:
Trebbiano toscano/abruzzese e/o Malvasia e/o Passerina min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 40%, presenti in ambito aziendale;
con
menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Passerina, Pecorino, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 15%, presenti in ambito aziendale;
rosato, rosso
(anche Novello, riserva): Montepulciano min.
70%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 30%, presenti in ambito aziendale;
con menzione del vitigno rossi:
Cabernet (da Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc), Merlot, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 15%, presenti in ambito aziendale;
Passito
rosso: Montepulciano min. 70%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, max. 30%, presenti in ambito aziendale;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (pergola abruzzese) ed il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a
3.000, e la produzione media per ceppo non deve superare Kg. 4,8 per i vini rossi e Kg. 5,6 per i vini bianchi;
è ammessa l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, in annate siccitose;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,50% vol. (12% vol. per la versione Riserva) per i vini rossi e rosati, con o senza indicazione di vitigno, e 14 t/Ha e 11% vol. per i vini bianchi, con o senza indicazione di vitigno;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione,
invecchiamento obbligatorio,
affinamento ed
imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra"
Rosso Riserva, può essere
immesso al consumo dopo un
periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;
i vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra"
Bianco e "Controguerra"
Rosato non possono essere
immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre il vino "Controguerra"
Rosso non può essere
immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra"
Spumante Metodo Classico deve subire prima dell'immissione al consumo un
periodo minimo di permanenza sulle fecce di 18 mesi; per il
millesimato il periodo minimo è di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra"
Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta "Novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della
macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino;
nella vinificazione del vino "Controguerra"
Passito nelle due tipologie bianco e rosso,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L'uva può essere ammostata non prima del 15
novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra"
Passito, sia bianco che rosso, se invecchiato per
almeno 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso"
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Controguerra" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Montepulciano
d'Abruzzo (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)
zona di produzione ● in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
● in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani,
Vicoli; ● in provincia di Teramo: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano
del comune Isola del Gran Sasso;
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano min 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera idonee
alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 15%;
norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti a filare
la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in
coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
14 t/Ha e 11,50% vol. (12% vol. per la tipologia "Riserva");
norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione,
conservazione e invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei
comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata;
è consentito l'arricchimento dei prodotti con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo"che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 2 anni
di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di
produzione delle uve;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
(anche riserva)
140q
70%
11.5%
(12%)
12%
(12.5%)
21
g/l (21
g/l)
4.5 g/l
Montepulciano
85%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷15%
Montepulciano
d'Abruzzo Sottozona Casauria o Terre di Casauria (D.M. 5/10/2010 - G.U.
n.240 del 13/10/2010)
zona di produzione ●
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani;
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano 100%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti a filare
la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in
coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
9,5 t/Ha e 12,50% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento,
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le
operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella
provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve
provenienti dalla zona di produzione antecedentemente all'entrata in
vigore del presente disciplinare;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo"sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi
di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un
periodo di
affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento
decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno,
e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo
di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di
produzione delle uve;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore min/max
(anche riserva)
95q
70%
12.5%
13%
(13.5%)
23
g/l
4.5 g/l
Montepulciano
100%
Montepulciano
d'Abruzzo Sottozona Terre dei Vestini (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del
13/10/2010)
zona di produzione ●
in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non
aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti a filare
la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in
coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a
pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
10 t/Ha e 12% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;
il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Montepulciano
d'Abruzzo"sottozona "Terre dei Vestini" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento
minimo di 18 mesi di cui almeno
9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento
in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Montepulciano
d'Abruzzo"sottozona "Terre dei Vestini" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento
minimo di 30 mesi di cui almeno
9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento
in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve è
obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal
relativo toponimo
zona di produzione ●
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia;
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non
aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti a filare la
densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura
specializzata;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
9 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");
norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" se producevano vini con uve della zona di produzione prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo"sottozona "Alto Tirino" deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 12 mesi; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un
periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve.
norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve è
obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal
relativo toponimo
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
(anche riserva)
90q
70%
12% (12.5%)
12.5% (13%)
25 g/l (28 g/l)
5 g/l
Montepulciano
95%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷5%
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Terre dei Peligni (D.M. 5/10/2010 - G.U. n.240 del 13/10/2010)
zona di produzione ●
in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito;
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non
aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti a filare la
densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura
specializzata;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
10 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");
norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione,
conservazione, invecchiamento ed
affinamento devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo"sottozona "Terre dei Peligni" deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi di cui almeno
9 in recipienti di legno; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo
all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve è
obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal
relativo toponimo
zona di produzione ●
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
base ampelografica anche riserva:
Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non
aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti a filare la
densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura
specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per
i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
11 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia "Riserva");
norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento,
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
delimitata;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo"
sottozona "Teate" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 21 mesi di cui almeno
9 in recipienti di legno; con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo
all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve è
obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal
relativo toponimo
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
(anche riserva)
110q
70%
12% (12.5%)
12.5% (13%)
26 g/l (28 g/l)
4.5 g/l
Montepulciano
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Ortona (D.M. 20/4/2011 - G.U. n.106 del 9/5/2011)
zona di produzione ●
in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona;
base ampelografica
bianco: Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 30%;
rosso: Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 5%;
norme per la viticoltura per i sesti d'impianto sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a a 2.500 ceppi/ettaro fatta eccezione per la pergola abruzzese, la cui densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco", 12% vol. per la tipologia "Rosso";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio di produzione delle uve;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia "bianco" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Ortona" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Terre Tollesi o Tullum (D.M. 23/7/2008 - G.U. n.179 dell'1/8/2008)
zona di produzione ●
in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio del comune di Tollo;
base ampelografica
bianco (anche Superiore):
Trebbiano toscano e/o abruzzese min. 75%, possono concorrere altre uve a
bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione
Abruzzo max. 25%;
Spumante: Chardonnay min. 60%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla
coltivazione per la regione Abruzzo max. 40%;
Passito Bianco: Moscato e/o Malvasia min.
90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla
coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;
con menzione del vitigno bianchi:
Falanghina, Passerina, Pecorino min. 90%, possono concorrere altre uve a
bacca bianca, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;
Rosso (anche Riserva,
Novello):
Montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera non
aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;
con menzione del vitigno rossi:
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera non
aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;
Passito Rosso: Montepulciano min. 90%,
possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla
coltivazione per la regione Abruzzo max. 10%;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti la
densità non può essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro in coltura
specializzata;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
13 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco" (11,5% per la tipologia "Superiore"),
12 t/Ha e 10% vol. per la tipologia "Spumante", 12 t/Ha e 11% vol. per
le tipologie "Novello" e "Sangiovese", 10 t/Ha e 11% vol. per la
tipologia "Passito Bianco", 10 t/Ha e 12% vol. per le tipologie "Passito
Rosso" "Merlot" e "Cabernet Sauvignon", 9 t/Ha e 12,5% vol. per la
tipologia "Rosso Riserva";
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia "passito";
il vino a denominazione di origine controllata
"Terre Tollesi" o "Tullum" Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine
"novello", purché la vinificazione
delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica
per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano
rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per
tale tipologia di vino;
nella vinificazione del vino
"Terre Tollesi" o "Tullum" Passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad
appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole e all'aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata;
i vini a denominazione controllata "Terre Tollesi" o "Tullum"
Bianco, nonché i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca, non possono essere
immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum"
Rosso, nonché i vini "Terre Tollesi" o "Tullum"
con specificazione di vitigno a bacca rossa, non possono essere
immessi al consumo prima del 1° gennaio del
secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum"
Bianco Superiore non può essere
immesso al consumo prima del 31 marzo
dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum"
Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un
periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello della vendemmia;
norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve è
obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal
relativo toponimo
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore min/max
Bianco (superiore)
130q (110q)
70%
11% (11,5%)
12,5% (13%)
18
g/l (20 g/l)
4.5 g/l
Trebbiano toscano e/o Abruzzese
75%÷100%
uve bianche non aromatiche idonee nella regione
00%÷25%
Spumante
120q
70%
10%
12%
18
g/l
5 g/l
Chardonnay
60%÷100%
uve bianche non
aromatiche idonee nella regione
00%÷40%
Falanghina
90q
70%
11.5%
12%
18
g/l
4.5 g/l
Falanghina
90%÷100%
uve bianche non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Passerina
90q
70%
11.5%
12,5%
18
g/l
5 g/l
Passerina
90%÷100%
uve bianche non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Pecorino
90q
70%
12%
13%
18
g/l
5 g/l
Pecorino
90%÷100%
uve bianche non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Rosso (riserva)
120q (90q)
70%
12% (12,5%)
13% (13,5%)
26
g/l (28 g/l)
4.5 g/l (5 g/l)
Montepulciano
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Novello
120q
70%
11%
12%
20
g/l
5 g/l
Montepulciano
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Cabernet Sauvignon
100q
70%
12%
13%
22
g/l
4.5 g/l
Cabernet Sauvignon
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Merlot
100q
70%
12%
13%
22
g/l
5 g/l
Merlot
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Sangiovese
120q
70%
11%
12.5%
22
g/l
4.5 g/l
Sangiovese
90%÷100%
uve rosse non
aromatiche idonee nella regione
00%÷10%
Passito bianco
100q
45%
11%
16%
(di cui almeno 13% svolto)
22
g/l
4.5 g/l
Moscato e/o
90%÷100%
Malvasia
uve bianche idonee nella regione
00%÷10%
Passito rosso
100q
45%
12%
16%
(di cui almeno 13% svolto)
22
g/l
4.5 g/l
Montepulciano
90%÷100%
uve rosse idonee nella regione
00%÷10%
Trebbiano d'Abruzzo (D.M. 2/2/2010 - G.U. n.41 del 19/2/2010)
zona di produzione ●
in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Aitino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpinete Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchie, Cupello, Farà Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palinoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L'Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
● in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescaia, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria5 Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
● in provincia di Teramo: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Sellante, Bisenti, Campii, Ganzano, Caste! Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Celiino Attanasio, Cermignano, Civitella del Trento, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefìno, Montorio al Vernano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;
base ampelografica anche superiore, riserva: Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 15%;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti e reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di
14 t/Ha e 10,5% vol. (13 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia "Superiore",
12 t/Ha e 12% vol. per la tipologia "Riserva");
è consentita l'irrigazione di soccorso;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata;
è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine oppure con mosto concentrato rettificato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo"
Superiore e "Trebbiano d'Abruzzo"
Riserva non è consentito l'arricchimento;
iI vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "Riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a
18 mesi all'interno della zona delimitata. Il periodo di invecchiamento/ affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo
Villamagna (D.M. 20/4/2011 - G.U. n.106 del 9/5/2011)
zona di produzione ● in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri;
base ampelografica anche riserva: min. 95% montepulciano, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 12,5% vol. (13,5% vol. per la tipologia "Riserva");
è consentita l'irrigazione di soccorso;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, è tuttavia consentito che siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo;
il vino a denominazione di origine controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia. Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria