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► zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L'Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
● in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
● in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;
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base ampelografica
● bianco: trebbiano abruzzese e/o toscano min. 50%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 50%;
● spumante bianco: chardonnay, cococciola, montonico, passerina,
pecorino, pinot nero, da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
● passito bianco: malvasia, moscato, passerina, pecorino,
riesling, sauvignon, traminer da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche superiore): Cococciola, Malvasia, Montonico, Passerina, Pecorino min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, max. 15%;
● spumante rosé: Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente, minimo 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
● rosso: montepulciano minimo 80%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 20%;
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Bianco", "Passito Bianco", "Cococciola" e "Malvasia", 11,00% vol. per le tipologie "Passerina" e "Pecorino", 9,50% vol. per le tipologie "Spumante" charmat bianco e rosé, 12 t/Ha e 9,50% per le tipologie "Spumante" metodo classico bianco e rosé, 11,00% per le tipologie "Cococciola" Superiore e "Malvasia" Superiore, 11,50% per le tipologie "Rosso", "Passito Rosso", "Passerina" Superiore e
"Pecorino" Superiore, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia "Montonico" Superiore;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo;
● i vini a denominazione di origine "Abruzzo", nelle tipologie passito bianco e passito rosso, devono essere ottenuti con l'appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol. (o 272 grammi di zucchero/litro);
● nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento;
● i vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" devono essere affinati per almeno 36 mesi in bottiglia, di cui almeno 18 di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione della partita di uve più recente. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno 48 mesi, di cui almeno 24 di permanenza sui lieviti di fermentazione, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di riferimento di produzione delle uve;
● è consentito l'arricchimento dei prodotti a monte dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l'arricchimento.
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norme per l'etichettatura
● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, mentre per il vini spumanti metodo classico il millesimo può essere menzionato alle condizioni precedentemente descritte.
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