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Le Doc dell'Abruzzo: Ortona


Le Doc dell'Abruzzo: Ortona

Ortona D.O.C. (D.M. 20/4/2011 - G.U. n.106 del 9/5/2011)

zona di produzione
● in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona;

base ampelografica
● bianco: trebbiano toscano e/o abruzzese min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 30%;
● rosso: montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 5%;

norme per la viticoltura
per i sesti d'impianto sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a a 2.500 ceppi/ettaro fatta eccezione per la pergola abruzzese, la cui densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco", 12% vol. per la tipologia "Rosso";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio di produzione delle uve;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia "bianco" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Ortona" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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