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► zona di produzione
● in provincia di Chieti: comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona;
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base ampelografica
● bianco: trebbiano toscano e/o abruzzese min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 30%;
● rosso: montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo max. 5%;
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norme per la viticoltura
● per i sesti d'impianto sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a a 2.500 ceppi/ettaro fatta eccezione per la pergola abruzzese, la cui densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco", 12% vol. per la tipologia "Rosso";
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio di produzione delle uve;
● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
● il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia "bianco" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Ortona" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;
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norme per l'etichettatura
● nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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