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► zona di produzione
● in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri;
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base ampelografica
● anche riserva: min. 95% montepulciano, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%;
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 12,5% vol. (13,5% vol. per la tipologia "Riserva");
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, è tuttavia consentito che siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo;
● il vino a denominazione di origine controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia. Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
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norme per l'etichettatura
● nell'etichettatura del vino, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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