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Le Doc dell'Alto Adige: Alto Adige (Südtirol) o dell'Alto Adige (Südtiroler)


Le Doc dell'Alto Adige: Alto Adige (Südtirol) o dell'Alto Adige (Südtiroler)

Alto Adige (Südtirol) o dell'Alto Adige (Südtiroler) D.O.C. (D.M. 06/08/2010 - G.U. n.197 del 24/08/2010)

zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende il territorio viticolo dei comuni di Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magré all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena e parte del territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laces, Laion, Naturno, Naz-Sciaves, Parcines, Silandro, Varna, Velturno e Villandro;

base ampelografica
● bianco (anche passito): min. 75% chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio, devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale; il restante 25% massimo deve provenire da müller thurgau e/o sauvignon e/o riesling e/o sylvaner e/o traminer aromatico e/o kerner, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini;
● spumante (anche rosé, riserva): pinot bianco e/o pinot nero e/o chardonnay, iscritti ai rispettivi albi; per il tipo "rosé" il pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;
● passito (con la specificazione di due vitigni): Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner e/o Moscato giallo; devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Pinot Bianco (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Pinot Grigio (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Sauvignon (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Traminer Aromatico (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Müller Thurgau (anche passito, vendemmia tardiva), Riesling Italico (anche vendemmia tardiva, riserva), Riesling (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Kerner (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Sylvaner (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Moscato Giallo (anche passito, vendemmia tardiva, riserva), Malvasia (anche riserva), ciascuno min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e classificati idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
● con menzione di due vitigni bianchi: Chardonnay-Pinot Bianco, Chardonnay-Pinot Grigio, Pinot Bianco-Pinot Grigio, vitigni che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini; entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale;
● con menzione del vitigno rosati: Lagrein, Merlot, Moscato Rosa, ciascuno min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e classificati idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet franc (anche riserva), Lagrein (anche riserva), Merlot (anche riserva), Pinot Nero (anche riserva), Schiava o Schiava Grossa o Schiava Gentile, Schiava Grigia, ciascuno min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e classificati idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
● con menzione di due vitigni rossi: Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein, vitigni che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini; entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 14 t/Ha e 9,50% vol. per la Schiava, 10,50% vol. per Schiava Grigia e Lagrein rosato, 11,00% vol. per il Lagrein, 13 t/Ha e 10, 00% vol. per Sylvaner e Müller Thurgau, 10,50% vol. per Chardonnay, Riesling Italico, Riesling, Pinot Bianco e Merlot, 11,00% vol. per Pinot Grigio e Sauvignon, 12 t/Ha e 10,50% vol. per il Kerner, 11,00% vol. per Traminer Aromatico e Pinot Nero, 11 t/Ha e 11,00% vol. per Cabernet e Malvasia, 10 t/Ha e 10,00% vol. per il Moscato Giallo, 10, 50% vol. per il Bianco, 6 t/Ha e 12,00% vol. per il Moscato Rosa;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento;
è consentito l'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
è consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione "Alto Adige", nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
i vini "Alto Adige" Spumante senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia (metodo classico) e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Le operazioni di spumantizzazione del vino "Alto Adige" a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano;
i vini "Alto Adige" Passito con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" ottenuti dalle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione "Passito" devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia;
i vini "Alto Adige" Bianco, "Alto Adige" Moscato Rosa e i vini "Alto Adige" monovarietali a bacca bianca, possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come "Vendemmia Tardiva";
i vini "Alto Adige" Lagrein, Merlot, Pinot nero, Cabernet, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein e Merlot-Lagrein, possono essere destinati a "Riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
i vini bianchi "Alto Adige" con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a "Riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
il vino spumante a fermentazione in bottiglia "Alto Adige" Spumante senza indicazione di vitigno, ad eccezione della versione "Rosé", può essere destinato a "Riserva" se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente;

norme per l'etichettatura
per i vini "Alto Adige" Lagrein e "Alto Adige" Lagrein Rosato (o Rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries", in lingua tedesca "Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries";
sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, fatta eccezione per gli spumanti non millesimati

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