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► zona di produzione ● in provincia di Bolzano: comprende in tutto o in parte i comuni di Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo e Tirolo;
► base ampelografica ● min. 85% schiava (grossa e/o grigia e/o gentile), per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 10,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano; ● è consentito l'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti; ● è consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
► norme per l'etichettatura ● per il vino "Alto Adige" Meranese di Collina sono consentite le indicazioni di località Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg e Labers, per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o in lingua tedesca "Burggräfler"; ● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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