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► zona di produzione ● in provincia di Bolzano: comprende il
territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Caldaro, Meltina, Nalles, S. Genesio e Tesimo;
► base ampelografica ● pinot bianco e/o chardonnay non meno del 50%, per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, riesling italico, riesling, sauvignon, sylvaner, müller thurgau e pinot grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini. E' ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%; ● con menzione del vitigno bianchi: Pinot Bianco (anche passito), Chardonnay (anche passito), Riesling Italico, Riesling (anche passito), Sauvignon (anche passito), Sylvaner (anche passito), Müller Thurgau (anche passito), Pinot Grigio (anche passito), min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15%, altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 10,50% vol. (11,00% vol. per Pinot Grigio e Sauvignon);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano; ● è consentito l'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti; ● è consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti; ● i vini bianchi "Alto Adige" Terlano, con o senza menzione di vitigno, possono essere destinati a "Riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
► norme per l'etichettatura ● per i vini "Alto Adige" Terlano prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "Classico"; ● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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