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zona di produzione
● destra orografica della Dora Baltea: comprende parte del territorio dei comuni di Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Chatillon, Donnas, Fenis, Gressan, Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Montjovet, Pollein, Pontey, Saint-Marcel e Villeneuve;
● sinistra orografica della Dora Baltea: comprende parte del territorio dei comuni di Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Bard, Challand Saint-Victor, Chambave, Châtillon, Donnas, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Perloz, Pont Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Verrayes, Verres e Villeneuve.
- Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Valle d'Aosta Nus" o "Vallée d'Aoste Nus" Malvoisie passito o Malvoisie flétri, "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallée d'Aoste Chambave" Moscato passito o Muscat flétri, "Vallée d'Aoste" Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri, "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico passito o Gewürztraminer flétri, "Vallée d'Aoste" Passito o Flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati.
- La
denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" "Müller Thurgau", "Pinot grigio"
o "Pinot gris", "Pinot bianco" o "Pinot blanc",
"Chardonnay", "Petite Arvine", "Blanc de Morgex et de La
Salle", accompagnata dalla menzione vendemmia
tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve
sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, le quali non
possono superare la resa di uva in vino del 50% e devono inoltre
assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per
la denominazione "Blanc de Morgex et de La Salle", di 220
grammi/litro per la denominazione "Müller Thurgau" e di
250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni. I suddetti vini devono
avere un'acidità totale minima di 4.5 g/l, un estratto
secco netto minimo di 20 g/l e titolo alcolometrico volumico
naturale: 12% per la denominazione "Blanc de Morgex et de
La Salle", 13% per la denominazione "Müller Thurgau"
e 15% per le altre denominazioni. In relazione all'eventuale
conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un
lieve sentore di legno. Per questi vini non è ammessa l'aggiunta di mosti
concentrati o di mosti concentrati rettificati. Per tutti i vini che
riportano la menzione vendemmia
tardiva o vendange tardive il periodo di affinamento
obbligatorio, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia, è di 6
mesi.
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La vinificazione del vino "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallée d'Aoste
Pinot noir"
può essere effettuata anche in bianco.
- La
denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Novello"
o "Vallée d'Aoste Nouveau" deve essere ottenuta con
macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
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La denominazione "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante" o
"Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux" può essere utilizzata per designare i
vini spumanti naturali
ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié blanc e rispondenti alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare. La tipologia spumante deve essere ottenuta
esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza
sui lieviti per almeno 9 mesi e la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 12 mesi.
La produzione dello spumante "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle
spumante" o "Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux" è consentita a
condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi "extra-brut",
"brut", "demi-sec" e "pas dosé" con l'indicazione del
tenore zuccherino.
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