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lavinium Doc Basilicata


Le Doc della Basilicata


Le doc della Basilicata

D.O.C.: 4 vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumante spumante
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

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Vitigni raccomandati in Basilicata

Denominazione Mappa dettagliata
Aglianico del Vulture
D.M. 18/2/1971 - G.U. n.129 del 22/5/1971 (Ultima modifica D.M. 9/3/1987)
Mappa doc Basilicata

 - Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino "Aglianico del Vulture" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

 - Il vino a denominazione di origine controllata "Aglianico del Vulture" può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10g/litro.

 - Il vino "Aglianico del Vulture", ottenuto da uve aventi gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12 invecchiato per almeno tre anni, di cui due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di "vecchio", e se invecchiato di almeno cinque anni, di cui sempre due in botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino rosso

100q 70% 11.5% 11.5% 22 g/l 5 g/l Aglianico 100% 12 mesi
vino rosso Spumante (naturale) 100q 70% 11.5% 11.5% 22 g/l 5 g/l Aglianico 100% 12 mesi
vino rosso Vecchio 100q 70% 12% 12.5% 22 g/l 5 g/l Aglianico 100% 36 m. di cui 24 in botte 
vino rosso Riserva 100q 70% 12% 12.5% 22 g/l 5 g/l Aglianico 100% 60 m. di cui 24 in botte
Denominazione Mappa dettagliata
Grottino di Roccanova
(D.M. 24/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009)
Mappa doc Grottino di Roccanova

 - Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per i vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera.

 - E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

 - Per tutti i vini l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino bianco Bianco

80q 70% 11% 11% 19 g/l 5 g/l Malvasia Bianca di Basilicata 100%  

vino rosato Rosato

80q 70% 11.5% 11.5% 20 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 5 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%

vino rosso

80q 70% 12% 12% 22 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 9 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%

vino rosso Riserva

80q 70% 13% 13% 22 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 36 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%
Denominazione Mappa dettagliata
Matera
(D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005)
Mappa doc Matera

 - Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona, mentre per i nuovi impianti sono consentite forme di allevamento riconducibili esclusivamente alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 - L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera Moro" può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera Moro" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Bianco 100q 70% 10,50% 11% 19 g/l 5 g/l Malvasia bianca di Basilicata 70÷90% -
Greco bianco 10÷30%
altre uve a bacca bianca 00÷20%
Vino spumante Spumante 100q 70% 12% 12,50% 18 g/l 5 g/l Malvasia bianca di Basilicata 70÷90% -
Greco bianco 10÷30%
altre uve a bacca bianca 00÷20%
vino bianco Greco 100q 70% 10,50% 11% 19 g/l 5 g/l Greco bianco 85÷100% -
altre uve a bacca bianca 0÷15%
vino rosso Rosso 100q 70% 11,50% 12% 23 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷80% -
Aglianico 10÷30%
Primitivo 10÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
vino rosso Primitivo 100q 70% 12,50% 13% 23 g/l 4.5 g/l Primitivo 90÷100% -
altre uve a bacca rossa 0÷10%
vino rosso Moro 100q 70% 11,50% 12% 23 g/l 4.5 g/l Cabernet Sauvignon 60÷80% -
Primitivo 20÷30%
Merlot 10÷20%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
Denominazione Mappa dettagliata
Terre dell'Alta Val d'Agri
(D.M. 4/9/2003 - G.U. n.214 del 15/9/2003)
mappa Alta Val d'Agri

 - Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 - L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Terre dell'Alta Val  d'Agri" nella tipologia "Rosso", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia; nella tipologia "Rosso Riserva", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 4 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia; nella tipologia "Rosato" deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino rosato Rosato

120q 70% 11% 11.5% 19 g/l 4.5 g/l Merlot 50÷70%

-

Cabernet Sauvignon 20÷40%
Malvasia di Basilicata 10÷30%
altre uve a bacca bianca e rossa 0÷20%
vino rosso Rosso (anche Riserva) 120q 70% 12% 12% (12.5%) 19 g/l 4.5 g/l Merlot 50÷70% 12 mesi (24 di cui 6 in legno)
Cabernet Sauvignon 30÷50%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
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