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Denominazione
Mappa dettagliata
Aglianico del Vulture Superiore
(D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)
zona di produzione ● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei
comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata; per i
nuovi impianti è consentita la produzione
dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera
del 5° anno successivo all'anno di impianto;
è vietata ogni pratica di forzatura e
l'irrigazione di soccorso;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di
8 t/Ha e 13% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, di
invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito della zona di produzione;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" non può essere
immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un
periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" può fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se
immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un
periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi
in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia;
norme per l'etichettatura la menzione "vigna"
seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste
dalla legge;
è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti
indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
80q
70%
13%
13.5%
26 g/l
4.5 g/l
Aglianico
100%
24 m. di cui 12 in botte
Riserva
80q
70%
13%
13.5%
26 g/l
4.5 g/l
Aglianico
100%
48 m. di cui
24 in botte
Denominazione
Mappa dettagliata
Aglianico del Vulture (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)
zona di produzione ● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella;
norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro,
calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in
coltura specializzata; per i nuovi impianti
è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo
a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto;
è vietata ogni pratica di forzatura e
l'irrigazione di soccorso;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione,
spumantizzazione, nonché
imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito della zona di produzione;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture" non può essere
immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
la tipologia
"spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia, ai
sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di
elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9;
norme per l'etichettatura
è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti
indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve,
ad eccezione della tipologia "spumante"
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
100q
70%
12%
12.5%
22 g/l
4.5 g/l
Aglianico
100%
-
Spumante
100q
70%
11%
12.5%
18 g/l
5 g/l
Aglianico
100%
-
Denominazione
Mappa
dettagliata
Grottino di Roccanova (D.M. 24/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009)
zona di produzione ● in provincia di Potenza: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Castronuovo di S. Andrea, Roccanova e Sant'Arcangelo;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per i
vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera;
norme per la vinificazione
è consentito l'arricchimento dei mosti e
dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali;
norme per l'etichettatura per tutti i vini l'indicazione in etichetta
dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
80q
70%
11%
11%
19 g/l
5 g/l
Malvasia
Bianca di Basilicata
100%
Rosato
80q
70%
11.5%
11.5%
20 g/l
4.5 g/l
Sangiovese
60÷85%
5 mesi
Cabernet Sauvignon
5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata
5÷30%
Montepulciano
5÷30%
altre uve a bacca rossa
0÷10%
Rosso
80q
70%
12%
12%
22 g/l
4.5 g/l
Sangiovese
60÷85%
9 mesi
Cabernet Sauvignon
5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata
5÷30%
Montepulciano
5÷30%
altre uve a bacca rossa
0÷10%
Riserva
80q
70%
13%
13%
22 g/l
4.5 g/l
Sangiovese
60÷85%
36 mesi
Cabernet Sauvignon
5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata
5÷30%
Montepulciano
5÷30%
altre uve a bacca rossa
0÷10%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Matera (D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005)
zona di produzione ●
in provincia di Matera: comprende l'intero territorio amministrativo della provincia;
norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità
dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in
coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona, mentre per i
nuovi impianti sono consentite forme di allevamento riconducibili
esclusivamente alla spalliera semplice. La
regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione
per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti
senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
norme per la vinificazione
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata
"Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera
Moro" può avvenire solo dopo un periodo di maturazione
obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve;
norme per l'etichettatura per i vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera
Primitivo" e "Matera Moro" è obbligatorio riportare
l'annata di produzione delle uve in etichetta
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit.
alcolom. min nat.le dell'uva
Tit.
alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
100q
70%
10,50%
11%
19 g/l
5 g/l
Malvasia bianca di Basilicata
70÷90%
-
Greco bianco
10÷30%
altre uve a bacca bianca
00÷20%
Spumante
100q
70%
12%
12,50%
18 g/l
5 g/l
Malvasia bianca di Basilicata
70÷90%
-
Greco bianco
10÷30%
altre uve a bacca bianca
00÷20%
Greco
100q
70%
10,50%
11%
19 g/l
5 g/l
Greco bianco
85÷100%
-
altre uve a bacca bianca
0÷15%
Rosso
100q
70%
11,50%
12%
23 g/l
4.5 g/l
Sangiovese
60÷80%
-
Aglianico
10÷30%
Primitivo
10÷30%
altre uve a bacca rossa
0÷20%
Primitivo
100q
70%
12,50%
13%
23 g/l
4.5 g/l
Primitivo
90÷100%
-
altre uve a bacca rossa
0÷10%
Moro
100q
70%
11,50%
12%
23 g/l
4.5 g/l
Cabernet Sauvignon
60÷80%
-
Primitivo
20÷30%
Merlot
10÷20%
altre uve a bacca rossa
0÷20%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Terre
dell'Alta Val d'Agri (D.M. 4/9/2003
- G.U. n.214 del 15/9/2003)
zona di produzione ● in provincia di Potenza: comprende gli interi territori dei comuni di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.;
norme per la viticoltura per i
nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in
coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque
riconducibili alla spalliera semplice. La regione può consentire
le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per tendoni e pergole)
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
norme per la vinificazione
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata
"Terre dell'Alta Val d'Agri" nella tipologia "Rosso",
può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio
di 12 mesi, aumentato di un periodo di 3 mesidi affinamento
obbligatorio in bottiglia; nella tipologia "Rosso Riserva", può
avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio
di 24 mesi,
aumentato di un periodo di 4 mesidi affinamento obbligatorio in
bottiglia; nella tipologia "Rosato" deve avvenire dopo il 1°
marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia