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lavinium Doc Basilicata


Le Doc della Basilicata


Le doc della Basilicata

D.O.C.G.: 1

D.O.C.:     4
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumanteSpumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province della Basilicata ->

Vitigni raccomandati in Basilicata

Denominazione Mappa dettagliata
Aglianico del Vulture Superiore
(D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)
Mappa doc Basilicata

zona di produzione
in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto;

è vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 8 t/Ha e 13% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;

il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia;

il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" può fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia;

norme per l'etichettatura
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge;

è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;

per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino rosso

80q 70% 13% 13.5% 26 g/l 4.5 g/l Aglianico 100% 24 m. di cui 12 in botte
vino rosso Riserva 80q 70% 13% 13.5% 26 g/l 4.5 g/l Aglianico 100% 48 m. di cui 24 in botte
Denominazione Mappa dettagliata
Aglianico del Vulture
(D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)
Mappa doc Basilicata

zona di produzione
in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto;

è vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, nonché imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;

il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

la tipologia "spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9;

norme per l'etichettatura
è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;

per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "spumante"

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino rosso

100q 70% 12% 12.5% 22 g/l 4.5 g/l Aglianico 100%

-

spumante rosso Spumante 100q 70% 11% 12.5% 18 g/l 5 g/l Aglianico 100%

-

Denominazione Mappa dettagliata
Grottino di Roccanova
(D.M. 24/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009)
Mappa doc Grottino di Roccanova

zona di produzione
in provincia di Potenza: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Castronuovo di S. Andrea, Roccanova e Sant'Arcangelo;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per i vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera;

norme per la vinificazione
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;

norme per l'etichettatura
per tutti i vini l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino bianco Bianco

80q 70% 11% 11% 19 g/l 5 g/l Malvasia Bianca di Basilicata 100%  

vino rosato Rosato

80q 70% 11.5% 11.5% 20 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 5 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%

vino rosso Rosso

80q 70% 12% 12% 22 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 9 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%

vino rosso Riserva

80q 70% 13% 13% 22 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷85% 36 mesi
Cabernet Sauvignon 5÷30%
Malvasia Nera di Basilicata 5÷30%
Montepulciano 5÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷10%
Denominazione Mappa dettagliata
Matera
(D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005)
Mappa doc Matera

zona di produzione
in provincia di Matera: comprende l'intero territorio amministrativo della provincia;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona, mentre per i nuovi impianti sono consentite forme di allevamento riconducibili esclusivamente alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera Moro" può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
per i vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera Moro" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Bianco 100q 70% 10,50% 11% 19 g/l 5 g/l Malvasia bianca di Basilicata 70÷90% -
Greco bianco 10÷30%
altre uve a bacca bianca 00÷20%
Vino spumante rosso Spumante 100q 70% 12% 12,50% 18 g/l 5 g/l Malvasia bianca di Basilicata 70÷90% -
Greco bianco 10÷30%
altre uve a bacca bianca 00÷20%
vino bianco Greco 100q 70% 10,50% 11% 19 g/l 5 g/l Greco bianco 85÷100% -
altre uve a bacca bianca 0÷15%
vino rosso Rosso 100q 70% 11,50% 12% 23 g/l 4.5 g/l Sangiovese 60÷80% -
Aglianico 10÷30%
Primitivo 10÷30%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
vino rosso Primitivo 100q 70% 12,50% 13% 23 g/l 4.5 g/l Primitivo 90÷100% -
altre uve a bacca rossa 0÷10%
vino rosso Moro 100q 70% 11,50% 12% 23 g/l 4.5 g/l Cabernet Sauvignon 60÷80% -
Primitivo 20÷30%
Merlot 10÷20%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
Denominazione Mappa dettagliata
Terre dell'Alta Val d'Agri
(D.M. 4/9/2003 - G.U. n.214 del 15/9/2003)
mappa Alta Val d'Agri

zona di produzione
in provincia di Potenza: comprende gli interi territori dei comuni di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Terre dell'Alta Val d'Agri" nella tipologia "Rosso", può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di 12 mesi, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia; nella tipologia "Rosso Riserva", può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi, aumentato di un periodo di 4 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia; nella tipologia "Rosato" deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.

vino rosato Rosato

120q 70% 11% 11.5% 19 g/l 4.5 g/l Merlot 50÷70%

-

Cabernet Sauvignon 20÷40%
Malvasia di Basilicata 10÷30%
altre uve a bacca bianca e rossa 0÷20%
vino rosso Rosso (anche Riserva) 120q 70% 12% 12% (12.5%) 19 g/l 4.5 g/l Merlot 50÷70% 12 mesi (24 di cui 6 in legno)
Cabernet Sauvignon 30÷50%
altre uve a bacca rossa 0÷20%
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