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Le Doc della Basilicata: Aglianico del Vulture


Le Doc della Basilicata: Aglianico del Vulture

Aglianico del Vulture D.O.C. (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa;

base ampelografica
anche spumante: aglianico 100%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 12% vol. (11% vol. per la tipologia "Spumante");
è vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, nonché imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
la tipologia "spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9;

norme per l'etichettatura
è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "spumante"

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