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► zona di produzione
● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio
dei comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole
amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi,
Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito,
Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture,
Ripacandida e Venosa;
►
base ampelografica
● anche spumante: aglianico
100%;
►
norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti
la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto,
non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
● per i nuovi impianti è
consentita la produzione dei vini di cui al presente
disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno
successivo all'anno di impianto;
● la resa massima di uva in
coltura specializzata e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di
10 t/Ha e 12% vol. (11% vol. per la tipologia "Spumante");
● è vietata ogni pratica di
forzatura e l'irrigazione di soccorso;
►
norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione,
spumantizzazione, nonché
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito
della zona di produzione;
● il vino a Denominazione di origine controllata e
garantita "Aglianico del Vulture"
non può essere immesso al consumo
prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve;
● la tipologia "spumante"
deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle
norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione
non deve essere inferiore a mesi 9;
►
norme per l'etichettatura
● è consentito, alle condizioni previste dalla vigente
normativa, l'uso di una delle seguenti
indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità
amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua
Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa
Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto,
12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16.
Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro,
20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia,
24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La
Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le
Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte
Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39.
Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42.
Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45.
Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48.
Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San
Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56.
Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59.
Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62.
Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65.
Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della
Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
● per i vini di cui al presente disciplinare è
obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata
di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "spumante"
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