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Le Doc della Basilicata: Aglianico del Vulture Superiore


Le Doc della Basilicata: Aglianico del Vulture Superiore

Aglianico del Vulture Superiore D.O.C.G. (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.188 del 13/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio dei comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa;

base ampelografica
anche riserva: aglianico 100%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto;
è vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 8 t/Ha e 13% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia;
il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Vulture Superiore" può fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia;

norme per l'etichettatura
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge;
è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle seguenti indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto, 12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16. Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro, 20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia, 24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39. Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42. Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45. Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48. Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56. Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59. Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62. Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65. Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve

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