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► zona di produzione
● in provincia di Potenza: comprende l'intero territorio
dei comuni di Acerenza, Atella (escluse le tre isole
amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia), Banzi,
Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito,
Melfi, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture,
Ripacandida e Venosa;
►
base ampelografica
● anche riserva: aglianico
100%;
►
norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti
la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto,
non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata;
● per i nuovi impianti è
consentita la produzione dei vini di cui al presente
disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno
successivo all'anno di impianto;
● è vietata ogni pratica di
forzatura e l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in
coltura specializzata e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 8
t/Ha e 13% vol.;
►
norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione,
di invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito
della zona di produzione;
● il vino a Denominazione di origine controllata e
garantita "Aglianico del Vulture Superiore"
non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve, dopo un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in
contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia;
● il vino a Denominazione di origine controllata e
garantita "Aglianico del Vulture Superiore"
può fregiarsi della qualificazione "Riserva"
solo se immesso al consumo a
partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di
produzione delle uve, dopo un periodo di
invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno
e almeno 24 mesi in bottiglia;
►
norme per l'etichettatura
● la menzione "vigna"
seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni
previste dalla legge;
● è consentito, alle condizioni previste dalla vigente
normativa, l'uso di una delle seguenti
indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità
amministrative, contrade o frazioni: 1. Accovatura, 2. Acqua
Rossa, 3. Boreano, 4. Braida, 5. Caggiano, 6. Caldara, 7. Cappa
Bianca, 8. Carcarola, 9. Casano, 10. Castagno, 11. Catavatto,
12. Celentino, 13. Cerentino, 14. Ciaulino, 15. Colignelli, 16.
Colle Nero, 17. Colonnello, 18. Cugno di Atella, 19. Finocchiaro,
20. Fiumarella, 21. Fontana Maruggia, 22. Gaudo, 23. Gelosia,
24. Giardino, 25. Gorizza, 26. Iatta, 27. Incoronata, 28. La
Balconara, 29. La Solagna del Principe, 30. La Torre, 31. Le
Querce, 32. Macarico, 33. Macchiarulo, 34. Monte, 35. Monte
Lapis, 36. Musanna, 37. Notarchirico, 38. Padula, 39.
Pantagniuolo, 40. Pescarelle, 41. Piani dell'Incoronata, 42.
Piani di Camera, 43. Piano del Cerro, 44. Piano del Duca, 45.
Piano dell'Altare, 46. Piano di Carro, 47. Piano di Croce, 48.
Piano Regio, 49. Pipoli, 50. Rotondo, 51. San Francesco, 52. San
Martino, 53. San Paolo, 54. San Savino, 55. Sansaniello, 56.
Santa Maria, 57. Serra del Capitolo, 58. Serra del Monaco, 59.
Serra del Prete, 60. Serra del Tesoro, 61. Serra del Trono, 62.
Serra della Noce, 63. Serra Macinella, 64. Serro di Granato, 65.
Settanni, 66. Sterpara, 67. Valla del Titolo, 68. Vallone della
Noce, 69. Vigne di Perrone, 70. Vizzarro;
● per i vini di cui al presente disciplinare è
obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata
di produzione delle uve
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