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Le Doc della Basilicata: Matera


Le Doc della Basilicata: Matera

Matera D.O.C. (D.M. 13/7/2011 - G.U. n.179 del 3/8/2011)

zona di produzione
● in provincia di Matera: comprende l'intero territorio amministrativo della provincia;

base ampelografica
● bianco (anche passito, spumante): min, 85% malvasia bianca di Basilicata, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 15%;
● con menzione del vitigno bianco: Greco bianco min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 15%;
● rosato (anche spumante rosé): min. 90% primitivo, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 10%;
● rosso: min. 60% sangiovese, min, 30% primitivo, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 10%;
● con menzione del vitigno rosso: Primitivo (anche passito), min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 10%;
● Moro (anche riserva): min. 60% cabernet sauvignon, min. 20% primitivo, min, 10% merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona, mentre per i nuovi impianti sono consentite forme di allevamento riconducibili esclusivamente alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Bianco" e "Greco", 11,50% vol. per le tipologie "Rosso" e "Moro", 12% vol. per le tipologie "Rosato", "Spumante" e "Spumante Rosé", 12,50% vol. per la tipologia "Primitivo", 13,00% vol. per le tipologie "Moro Riserva" e "Bianco Passito", 14,50% vol. per la tipologia "Primitivo Passito";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini secondo le normative comunitarie e nazionali;
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo" e "Matera Moro" può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; per la tipologia "Moro Riserva" il periodo di maturazione obbligatorio deve essere di 36 mesi di cui almeno 24 mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
per i vini a denominazione di origine controllata "Matera Rosso", "Matera Primitivo", "Matera Rosato", "Matera Moro", "Matera Moro Riserva", "Matera Greco", "Matera Bianco", l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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