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Le Doc della Basilicata: Terre dell'Alta Val d'Agri


Le Doc della Basilicata: Terre dell'Alta Val d'Agri

Terre dell'Alta Val d'Agri D.O.C. (D.M. 13/7/2011 - G.U. n.177 dell'1/8/2011)

zona di produzione
● in provincia di Potenza: comprende gli interi territori dei comuni di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.;

base ampelografica
● rosato: min. 50% merlot, min. 20% cabernet sauvignon, malvasia di Basilicata min. 10%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza max. 20%;
● rosso (anche riserva): min. 50% merlot, min. 30% cabernet sauvignon, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza max. 20%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Rosato", 12% vol. per "Rosso" e "Rosso Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Terre dell'Alta Val D'Agri" o nella provincia di Potenza;
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Terre dell'Alta Val d'Agri" nella tipologia "Rosso", può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di 12 mesi, con decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia; nella tipologia "Rosso Riserva", può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in legno, con decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia; nella tipologia "Rosato" deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;

norme per l'etichettatura
per tutti i vini l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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