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Denominazione
Descrizione
Bivongi (D.M. 6/6/2011 - G.U. n.143 del 22/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Reggio Calabria: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo; ● in provincia di Catanzaro: Guardavalle;
base ampelografica bianco: 30-50% Greco Bianco e/o Guardavalle - loc. Uva Greca e/o Montonico - loc. Mantonico bianco, 30-50% Malvasia Bianca e/o Ansonica, possono concorrere altre uve a bacca bianca di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria max. 30%;
rosato, rosso (anche Novello e riserva): 30-50% Greco Nero - loc. Maglioccone e/o Gaglioppo - loc. Magliocco, 30-50% Nocera e/o Calabrese - loc. Nero d'Avola o Mantonico nero e/o Castiglione, possono concorrere alla produzione le uve a bacca nera max. 10% e le uve a bacca bianca max. 15%, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore a 4.000 e la produzione media per ceppo non dovrà superare i 3 kg per le uva a bacca nera e i 3,250 kg per quelle a bacca bianca;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 11,5% vol. per i tipi Rosso e Rosato ed a 13 t/Ha e 10,50% vol. per il tipo Bianco. Le uve destinate alla produzione del tipo Rosso designabile con la menzione aggiuntiva Riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1.000 metri dal confine della zona di produzione;
il tipo Rosso designabile con la menzione aggiuntiva Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Bivongi" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Cirò (D.M. 9/12/2010 - G.U. n.298 del 22/12/2010)
zona di produzione ●
in provincia di Crotone: comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli;
base ampelografica
bianco: min. 80% Greco bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente max. 20%;
rosato, rosso (anche
classico, classico superiore,
classico superiore riserva,
superiore, superiore riserva): min. 80% Gaglioppo, possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente max. 20%, ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere max 10%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la
resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 11,5 t/Ha e 12% vol. per i tipi Rosato e Rosso, di 12,5 t/Ha e 10,50% vol. per il tipo Bianco;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, nonché quelle di
conservazione e
invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo parzialmente nelle zone di produzione. la
vinificazione, l'affinamento e l'imbottigliamento dei vini "Cirò" "classico", "classico superiore" e "classico superiore riserva" deve avvenire all'interno della zona delimitata;
i vini "Cirò"
Rosso Superiore e
Rosso Classico Superiore che siano stati sottoposti ad un
invecchiamento non inferiore a 2 anni, possono riportare in etichetta la qualifica "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti autorizzati contenenti il vino "Cirò" per l'immissione al consumo deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Donnici (D.M. 8/5/1997 - G.U. n.225 del 25/8/1975)
zona di produzione ●
in provincia di Cosenza: comprende l'intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m, dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane di Crati e Pietrafitta;
base ampelografica
bianco: Monsonico bianco (localmente detto anche Mantonico) min. 50%, Greco bianco e/o Malvasia bianca e/o Pecorello bianco max 30%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, da soli o congiuntamente max. 20%;
rosato, rosso (anche
Novello, riserva): Gaglioppo (localmente detto Magliocco o Mantonico nero) min. 50%, Greco nero min. 10%, Malvasia bianca e/o Greco bianco e/o Mantonico bianco e/o Pecorello bianco max. 10%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza, da soli o congiuntamente max. 10%, a bacca rossa max. 20%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
i
nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi/ettaro;
la
resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10% vol. per il tipo Bianco, 10 t/Ha e 10% vol. per il Rosato e 11% vol. per il Rosso;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione,
affinamento e invecchiamento dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni interessati;
il vino a Doc "Donnici Rosso", dopo un
periodo di invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione "Riserva";
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a Doc "Donnici" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Greco di Bianco (D.M. 18/6/1980 - G.U. n.340 del 12/12/1980)
zona di produzione ●
in provincia di Reggio Calabria: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte quello di Casignana;
base ampelografica Greco Bianco, sono ammesse altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Reggio Calabria max. 5%;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 13 %vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un
appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione di peso nelle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La
resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%;
il vino non può essere
immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Doc "Greco di Bianco",
può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve
Lamezia (D.M. 2/5/1995 - G.U. n.125 del 31/5/1995)
zona di produzione ● in provincia di Catanzaro: comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida; ● in provincia di Vibo Valentia: Francavilla Angitola;
base ampelografica bianco: max. 50% Greco bianco, max. 40% Trebbiano Toscano, min. 20% Malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 30%;
rosso: 30-50% Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio, 25-35% Gaglioppo e/o Magliocco nero, 25-35% Greco Nero e/o Marsigliana Nera, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 20%;
con menzione del vitigno bianco: Greco, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 15%;
norme per la viticoltura i reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10% vol. per il tipo Bianco, a 11 t/Ha e 11% vol. per i tipi Rosato e Rosso e 10 t/Ha e 10% vol. per il Greco;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione;
il tipo Rosso, dopo 3 anni di invecchiamento di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Lamezia" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Melissa (D.M. 5/8/2002 - G.U. n.197 del 23/8/2002)
zona di produzione ●
in provincia di Crotone: comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di Belvedere Spinello, Carfizzi,
Melissa, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e parte del territorio dei comuni di Casabona, Castelsilano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, San Mauro
Marchesato, Santa Severina, Scandale, Strongoli;
rosso, superiore: 75-95% Gaglioppo e/o Greco Nero, possono concorrere altre uve a bacca bianca (max. 10%) e/o a bacca rossa (max. 20%), racc. e/o aut. per le province di Catanzaro e Crotone;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 11% vol. per il tipo Bianco, 11 t/Ha e 12% vol. per il tipo Rosso;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione nonché di
conservazione e di
invecchiamento dei vini, possono essere effettuate oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche nei comuni limitrofi di Cirò, Cirò Marina e Crucoli, tutti in provincia di Crotone;
il vino a DOC "Melissa Rosso" ottenuto da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol., qualora venga sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva "Superiore"
Pollino (D.M. 4/6/1975 - G.U. n.291 del 3/11/1975)
zona di produzione ●
in provincia di Cosenza: comprende in parte il territorio dei comuni di Cassano Ionio,
Castrovillari, Civita, Frascineto, S. Basile e Saracena;
base ampelografica anche
superiore: min. 60% Gaglioppo (loc. noto anche come Arvino, Aglianico, Aglianico di Cassano e Lacrima), min. 20% Greco Nero, max. 20% Malvasia Bianca (loc. nota come Verdana e Iuvarella) e/o Montonico Bianco e/o Guarnaccia Bianca;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 11 t/Ha e 11,5% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate all'interno del territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata;
il vino "Pollino" ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12% e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12,5%, può portare in etichetta la qualificazione "Superiore" a seguito di un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni, che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Pollino", può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (D.M. 10/1/1979 - G.U. n.158 del 11/6/1979)
zona di produzione ●
in provincia di Crotone: comprende tutto il territorio amministrativo del comune di Isola Capo Rizzuto e parte del territorio dei comuni di Crotone, Cutro;
base ampelografica 40-60% Gaglioppo, Nocera, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Malvasia Nera, Malvasia Bianca, Greco bianco per la restante parte;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 11,50% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella zona di produzione
San Vito di Luzzi (D.M. 12/5/1995 - G.U. n.124 del 30/5/1995)
zona di produzione ●
in provincia di Cosenza: comprende la frazione di San Vito nel comune di Luzzi;
base ampelografica
bianco: 40-60% Malvasia Bianca, 20-30% Greco Bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza max. 30%;
rosato, rosso: min. 70% Gaglioppo, max. 10% Malvasia Nera, possono concorrere Greco Nero, Sangiovese e altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza max. 30%;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10,50% vol. per il tipo Bianco e 11 t/Ha e 11% vol. per i tipi Rosato e Rosso;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
affinamento dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Luzzi;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "San Vito di Luzzi" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Savuto (D.M. 19/5/1975 - G.U. n.291 del 3/11/1975)
zona di produzione ●
in provincia di Cosenza: comprende in parte il territorio dei comuni di Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belsito,
Carpanzano, Cleto, Grimaldi, Malito, Marzi, Pedivigliano, Rogliano, S. Stefano di Rogliano,
Scigliano e Serra d'Aiello; ●
in provincia di Catanzaro: Conflenti, Martirano Lombardo, Martirano Vecchio,
Motta S. Lucia, Nocera Tirinese, S. Mango d'Aquino;
base ampelografica 35-45% Gaglioppo (loc. detto anche Magliocco e Arvino), 30-40% Greco Nero e/o Nerello Cappuccio e/o Magliocco Canino e/o Sangiovese (questo max. 10%), max. 25% Malvasia bianca e/o Pecorino;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 11 t/Ha e 11,5% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi, nella zona di produzione;
il vino "Savuto" ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12% e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12,5%, può portare in etichetta la qualificazione "Superiore" a seguito di un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni, che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Savuto",
può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
Scavigna (D.M. 12/5/1995 - G.U. n.124 del 30/5/1995)
zona di produzione ●
in provincia di Catanzaro: comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Tirinese e di Falerna;
base ampelografica
bianco: max. 50% Trebbiano Toscano, max. 30% Chardonnay, max. 20% Greco Bianco, max. 10% Malvasia Bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 35%;
rosato, rosso: max. 60% Gaglioppo, max. 40% Nerello Cappuccio, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 40%;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha e 10,50% vol. per il Bianco, 9 t/Ha e 11% vol. per Rosato e Rosso;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
affinamento dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio dei due comuni anche se compresi solo in parte nella zona di produzione;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Verbicaro (D.M. 21/10/1995 - G.U. n.272 del 21/11/1995)
zona di produzione ●
in provincia di Cosenza: comprende parte del territorio dei comuni di Grisolia, Orsomarso, S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, Verbicaro;
base ampelografica
bianco: min. 30% Greco Bianco, max. 40% Malvasia Bianca, max. 30% Guarnaccia Bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza max. 30%;
rosato, rosso: 60-80% Greco Nero e/o Gaglioppo - loc. Guarnaccia Nera, min. 20% Malvasia Bianca e/o Guarnaccia Bianca e/o Greco Bianco, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza max. 20%;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10% vol. per Bianco e Rosato, 11% vol. per il Rosso e 12% vol. per il Rosso con menzione Riserva;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
affinamento obbligatorio devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione;
il vino "Verbicaro" Rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che sia stato sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, può portare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "Verbicaro" deve figurare l'annata di produzione delle uve