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Denominazione
Descrizione
Fiano
di Avellino (Apianum) (D.M. 18/7/2003
- G.U. n.180 del 5/8/2003)
zona di produzione
● in provincia di Avellino: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S.Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino;
base ampelografica min. 85% Fiano, max. 15% Greco e/o Coda di Volpe bianca e/o Trebbiano Toscano;
norme per la viticoltura per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,00%vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino;
l'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Greco di Tufo (D.M. 18/7/2003 - G.U. n.180 del 5/8/2003)
zona di produzione
● in provincia di Avellino: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina Torrioni e Tufo;
base ampelografica anche spumante: min. 85% Greco, max. 15% Coda di Volpe Bianca;
norme per la viticoltura per i reimpianti e nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,00%vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino;
l'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
il vino "Greco di Tufo" può essere elaborato nella tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purché affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Taurasi (D.M. 11/3/1993 - G.U. 27/3/1993)
zona di produzione
●
in provincia di Avellino: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano;
base ampelografica Aglianico min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Avellino max. 15%;
norme per la viticoltura la resa massima d'uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,5% vol. (per la tipologia "Riserva" 12% vol.);
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino;
l'arricchimento dei mosti o dei vini deve essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti dalla zona di produzione delle uve, o con mosto concentrato rettificato;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni di cui almeno uno in botti di legno, mentre per la tipologia "Riserva" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 4 anni, di cui almeno 18 mesi in botti di legno; il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;
è consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino "Taurasi" più giovane a identico "Taurasi" più vecchio, o viceversa, nella misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni Cee in materia;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Docg "Taurasi", deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve
Aglianico del Taburno (D.M. 29/10/1986 - G.U. n.129 del 5/6/1987)
zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio. A tale delimitazione si deve aggiungere una piccola area distaccata appartenente al comune di Tocco Caudio;
base ampelografica rosato, rosso (anche riserva): Aglianico min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento obbligatori, di presa di spuma e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo;
il vino "Aglianico del Taburno" Rosso, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Riserva" l'invecchiamento minimo deve essere di 3 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve
Aversa (D.M. 5/7/2006 - G.U. n.164 del 17/7/2006)
zona di produzione
● in provincia di Caserta: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno;
● in provincia di Napoli: Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo;
base ampelografica bianco: Asprinio min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Caserta e Napoli max. 15%;
spumante: Asprinio 100%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva, nel caso di impianti allevati ad alberata, non dovrà eccedere i 4 chilogrammi per metro quadrato di parete e i 2,4 quintali di uva per ceppo, con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno. Nel caso di vigneti specializzati allevati a contro-spalliera, la resa massima di uva non deve essere superiore a 12 t/Ha;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,5% vol. (9,5% vol. per la tipologia "Spumante");
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Aversa" Asprinio Spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato precedentemente definito;
per il vino "Aversa" ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata è obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonché nell'etichettatura, la menzione ag-giuntiva "alberata" o "vigneti ad alberata";
norme per l'etichettatura sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Aversa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale indicazione è facoltativa per il tipo "Spumante"
Campi Flegrei (D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 11/10/1994)
zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano e Napoli. Precisamente la zona di produzione confina ad ovest con il mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli, a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca e la parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli;
base ampelografica bianco: 50-70% Falanghina, 10-30% Biancolella e Coda di Volpe, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 30%;
rosso (anche Novello): 50-70% Piedirosso, 10-30% Aglianico, Sciascinoso - loc. Olivella, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 30%;
con menzione del vitigno bianco (anche Spumante): Falanghina min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 10%;
con menzione del vitigno rosso (anche Passito): Piedirosso o Pèr' e Palummo min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 10%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini "Campi Flegrei" non deve essere superiore a 12 t/Ha per i tipi "bianco" e "Falanghina" ed a 10 t/Ha per i tipi "Rosso" e "Piedirosso" o "Pèr 'e palummo";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10% per il tipo "Bianco", 10,5% per i tipi "Falanghina", "Rosso" e "Piedirosso" o "Pèr 'e palummo" e del 9,5% per il tipo "Spumante";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Campi Flegrei" deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve
Capri (D.M. 7/9/1977 - G.U. n.339 del 14/12/1977)
zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l'intero territorio dell'isola di Capri;
base ampelografica bianco: Falanghina min. 50%, Greco max. 30%, possono concorrere anche le uve Biancolella max. 20%;
rosso: Piedirosso min. 80%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 20%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,00 t/Ha;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per il "Capri" Bianco e di 11,00% vol. per il "Capri" Rosso;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
Castel San Lorenzo (D.M. 10/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)
zona di produzione ● in provincia di Salerno: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati;
base ampelografica bianco: 50-60% trebbiano toscano, 30-40% malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 20%;
rosato, rosso: 60-80% barbera, 20-30% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche,idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 20%);
con menzione del vitigno bianco: Moscato (anche spumante, passito, lambiccato), min. 85% moscato bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Barbera, Aglianicone, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per il tipo "Bianco" e a 10 t/Ha per i tipi "Rosso", "Rosato" e "Moscato";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi "Rosso", "Barbera", "Rosato" e "Moscato" (anche spumante e passito), del 10% per il tipo "Bianco", dell'11,50% per i tipi "Barbera Riserva", "Moscato Lambiccato" e "Aglianicone" e del 12% per "Aglianicone Riserva";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante, devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo Aglianicone" non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'anno di raccolta delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Moscato Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16,00% vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione;
norme per l'etichettatura il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol., qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% vol., può riportare in etichetta la qualificazione "Riserva";
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol., qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol., può riportare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% vol., mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici, se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50% vol., di cui l'8,50% vol. svolto, può portare in etichetta la qualificazione "Lambiccato";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Castel San Lorenzo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad
esclusione della tipologia spumante
Cilento (D.M. 1/8/2008 - G.U. n.198 del 25/8/2008)
zona di produzione
●
in provincia di Salerno: comprende in tutto o in parte i comuni di Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Tonaca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania e Vibonati;
base ampelografica bianco: 60-65% Fiano, 20-30% Trebbiano Toscano, 10-15% Greco e/o Malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%;
rosato: 70-80% Sangiovese, 10-15% Aglianico, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%;
rosso: 60-75% Aglianico, 15-20% Primitivo e/o Piedirosso, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 25%;
con menzione del vitigno bianco: Fiano, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max 15%;
con menzione del vitigno rosso: Aglianico (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10,00 t/Ha per tutte le tipologie e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le versioni "Bianco" e "Rosato", di 11,00% vol. per la versione "Rosso", di 11,50% per le versioni "Fiano" e "Aglianico";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate;
il vino a denominazione di origine controllata "Cilento" Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Cilento" Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 12 in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, può portare sull'etichetta la qualificazione "Riserva";
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Cilento" Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve
Costa d'Amalfi (D.M. 10/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)
zona di produzione
● in provincia di Salerno: comprende l'intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi e Conca dei Marini; ● sottozona Furore: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi; ● sottozona Ravello: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani; ● sottozona Tramonti: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori. L'indicazione della sottozona non è obbligatoria;
base ampelografica bianco (anche spumante, passito), Ravello bianco, Tramonti bianco: min. 40% falanghina (bianca zita), possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 60%;
rosato, rosso (solo per le tre sottozone anche riserva), rosso passito, Furore rosato e rosso, Ravello rosato e rosso: min. 40% piedirosso (loc. per 'e palummo), max. 60% sciascinoso - loc. olivella e/o aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 40%;
Furore bianco: min. 40% falanghina e biancolella, con una presenza di falanghina non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%; 40-60% pepella, ripoli, fenile, ginestra (sinonimi bianca zita, bianca tenera); possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 20%;
Tramonti rosato e rosso: min. 30% piedirosso (loc. per 'e palummo), max. 50% sciascinoso (loc. olivella) e/o aglianico, min. 20% tintore; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 30%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a kg 7 per i tipi "Rosso" e "Rosato" e kg 8 per il tipo "Bianco";
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha per i tipi "Rosso", "Rosato" e "Rosso passito" e 12 t/Ha per i tipi "Bianco", "Spumante" e "Bianco passito". Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone "Ravello", "Tramonti" e "Furore" non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo "Rosso" e "Rosato" e a 10 t/Ha per il tipo "Bianco";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi. Le uve destinate alla produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone "Ravello", "Tramonti" e "Furore" devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo "Bianco" e del 10,50% per i tipi "Rosso" e "Rosato";
i vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" passiti devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16% vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento di tutti i vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" può essere elaborato nella tipologia Spumante col metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico), purché affinato per almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
norme per l'etichettatura il vino "Costa d'Amalfi" rosso, designato con il nome delle sottozone "Furore", "Ravello" e "Tramonti", se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, può portare in etichetta la specificazione "Riserva";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Costa d'Amalfi", con l'esclusione delle tipologie spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Falerno del Massico (D.M. 10/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)
zona di produzione ● in provincia di Caserta: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone e Sessa Aurunca;
base ampelografica bianco: falanghina, min. 85%, possono concorrere uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania max. 15%;
rosso, riserva: min. 60% aglianico, max. 40% piedirosso, possono concorrere uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Primitivo (anche riserva, vecchio), min. 85%, possono concorrere aglianico e/o piedirosso e/o barbera max. 15%;
norme per la viticoltura i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 e la forma di allevamento a filare;
è consentita l'irrigazione di soccorso anche a mezzo di specifici impianti fissi;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Falerno del Massico" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% per la versione "Bianco", 12% per la versione "Rosso" e 12,50% per la tipologia "Primitivo";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve;
i vini "Falerno del Massico" Rosso e "Falerno del Massico" Primitivo, prima dell'immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura il vino "Falerno del Massico" Rosso, se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni, di cui uno in botti di legno, può fregiarsi della menzione "Riserva"; il vino "Falerno del Massico" Primitivo, se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni, di cui uno in botti di legno, può fregiarsi delle menzioni "Riserva" o "Vecchio";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Falerno del Massico" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Galluccio (D.M. 4/8/1997 - G.U. n.204 del 2/9/1997)
zona di produzione
● in provincia di Caserta: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli;
base ampelografica bianco: min. 70% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Caserta max. 30%;
rosato, rosso: min. 70% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Caserta max. 30%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi, prima dell'invaiatura;
per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 2000 viti per ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a 6 chilogrammi;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per la tipologia "Bianco" e a 11 t/Ha per le tipologie "Rosso" e "Rosato";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5% vol. per le versioni "Bianco" e "Rosato", di 11,0% vol. per la versione "Rosso";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e sui recipienti di capacità non superiore a 5 litri contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Galluccio" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Guardiolo o Guardia Sanframondi (D.M. 22/4/2002 - G.U. n.99 del 29/4/2002)
zona di produzione ● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere;
base ampelografica bianco: 50-70% Malvasia bianca di Candia, 20-30% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%;
spumante: min. 70% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%;
rosato, rosso: min. 80% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%;
con menzione del vitigno bianco: Falanghina (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);
con menzione del vitigno rosso: Aglianico (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);
norme per la viticoltura è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" non deve essere superiore a 12 t/Ha per i tipi "Bianco", "Falanghina" e "Spumante" e a 10 t/Ha per i tipi "Rosso", "Rosato" e "Aglianico";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ai tipi "Bianco", "Rosato" e "Falanghina", dell'11% ai tipi "Rosso" e "Aglianico", del 12% alla tipologia "Riserva" e del 9,5% allo "Spumante";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, compresi la presa di spuma e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione;
i vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" Rosso e Aglianico "Riserva" devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" deve figurare sempre l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale indicazione è facoltativa per il tipo "Spumante"
Irpinia (D.M. 13/9/2005 - G.U. n.227 del 29/9/2005)
zona di produzione ● in provincia di Avellino: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo;
● sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico;
base ampelografica bianco: 40-50% Greco, 40-50% Fiano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 20%;
rosato, rosso, Novello: min. 70% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Coda di Volpe, Falanghina (anche spumante), Fiano (anche spumante, passito), Greco (anche spumante, passito) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
con menzione del vitigno rossi: Aglianico (anche passito, liquoroso), Sciascinoso, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
sottozona Campi Taurasini: Aglianico min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 13 t/Ha per le tipologie "Bianco", "Rosato", "Rosso" e "Novello", di 12 t/Ha per le tipologie "Spumante" (Fiano, Falanghina, Greco), "Liquoroso" (Aglianico), "Coda di Volpe", "Falanghina", "Fiano" (anche passito), "Greco" (anche passito), "Aglianico" (anche passito), "Piedirosso" e "Sciascinoso", di 11 t/Ha per la tipologia "Irpinia Campi Taurasini";
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini deve essere di 10,00% vol, per le tipologie "Bianco" e "Novello", di 10,50% vol. per le tipologie "Rosato", "Rosso" e "Spumante", di 11,00% vol. per le tipologie "Falanghina", "Fiano", "Greco", "Aglianico", "Piedirosso", "Sciascinoso" e "Irpinia Campi Taurasini", di 12,00% vol. per la tipologia "Liquoroso";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento di tutti i vini devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino;
l'arricchimento dei mosti o dei vini deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino;
i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Spumante con la menzione dei vitigni "Fiano", "Greco" e "Falanghina", devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il Metodo Classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente;
i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Passito con la menzione dei vitigni "Fiano", "Greco" e "Aglianico", devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia;
i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia;
i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" sottozona "Campi Taurasini", devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Irpinia", ad eccezione delle tipologie "spumante", deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Ischia (D.M. 3/3/1966 - G.U. n.112 del 9/5/1966)
zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l'intero territorio dell'isola d'Ischia;
base ampelografica bianco (anche spumante, superiore, passito): 45-70% Forastera, 30-55% Biancolella, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
rosso: 40-50% Guarnaccia, 40-50% Piedirosso o Per' e Palummo, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Biancolella, Forastera (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%);
con menzione del vitigno rosso: Piedirosso o Per' e Palummo (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%);
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo "Rosso" e "Piedirosso" o "Per' e palummo" e a 10 t/Ha per i tipi "Bianco", "Biancolella" e "Forastera";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% vol. per i tipi "Bianco", "Biancolella" e "Forastera", del 10,5% vol. per i tipi "Rosso" e "Piedirosso" o "Per' e palummo", dell'11% vol. per la tipologia "Bianco Superiore";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale dell'Isola di Ischia;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie per l'ammissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino "Ischia", nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile
Penisola Sorrentina (D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 12/10/1994)
zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense ed Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia;
base ampelografica bianco: min. 60% Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%;
rosso, frizzante: min. 60% Piedirosso e/o Sciascinoso - loc. Olivella e/o Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" non deve essere superiore a 11 t/Ha per i tipi "Rosso" e "Rosso Frizzante" e 12 t/Ha per il tipo "Bianco". Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle sottozone "Gragnano", "Lettere" e "Sorrento" non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo "Rosso" e "Rosso Frizzante" e a 10 t/Ha per il tipo "Bianco";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sui recipienti contenenti i vini "Penisola Sorrentina" deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Sannio (D.M. 27/11/2001 - G.U. n.294 del 19/12/2001)
zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio della provincia;
base ampelografica bianco (anche frizzante, spumante): min. 50% Trebbiano Toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 50%;
bianco spumante metodo classico: Aglianico e/o Greco e/o Falanghina;
con menzione del vitigno bianchi: Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato (min. 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);
rosato, rosso (anche frizzante, Novello): min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 50%;
con menzione del vitigno rossi: Aglianico, Barbera, Piedirosso, Sciascinoso (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);
norme per la viticoltura per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2500 piante;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore rispettivamente a 15,5 t/Ha per il tipo "Bianco", 13,5 t/Ha per i tipi "Rosso" e "Rosato", 12,5 t/Ha per le uve ottenute dai vitigni Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso;
le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sannio" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% vol. per il tipo "Bianco", 10,5% vol. per i tipi "Rosso" e "Rosato", 10,0% vol. per il vitigno "Moscato", 10,5% vol. per i vitigni "Coda di Volpe", "Falanghina", "Piedirosso" e "Sciascinoso", 11,0% vol. per i vitigni "Aglianico", "Barbera", "Fiano" e "Greco". Le uve destinate alla produzione delle tipologie "Spumante" e "Spumante Metodo Classico" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e la presa di spuma devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Sannio" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti (D.M. 3/8/1993 - G.U. n.196 del 21/8/1993)
zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata de' Goti;
base ampelografica bianco: 40-60% Greco, 40-60% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%;
con menzione del vitigno bianchi: Greco, Falanghina (anche passito) (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);
rosso (anche Novello): 40-60% Aglianico, 40-60% Piedirosso, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%;
con menzione del vitigno rossi: Aglianico, Piedirosso (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);
norme per la viticoltura la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini non deve superare rispettivamente le 11 t/Ha per i tipi Falanghina e Greco e le 10 t/Ha per i tipi Aglianico, Piedirosso, Rosso, Rosato e Bianco;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol. per i tipi Falanghina e Greco e dell'11% vol. per i tipi Aglianico, Piedirosso, Rosso, Rosato e Bianco. Le uve delle varietà Aglianico e Piedirosso destinate alla produzione dei rispettivi vini, designabili con la menzione aggiuntiva "Riserva", devono assicurare ai vini stessi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 12% vol. e dell'11,5% vol. La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" Falanghina nella versione "Passito", deve essere ottenuta da uve sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al tradizionale appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 15%;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
il tipo "Aglianico" può essere immesso al consumo soltanto dopo 2 anni di invecchiamento, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il tipo "Aglianico" designabile con la menzione aggiuntiva "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve e ad un ulteriore anno di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il tipo "Piedirosso" designabile con la menzione aggiuntiva "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Solopaca (D.M. 30/10/2002 - G.U. n.271 del 19/11/2002)
zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano;
base ampelografica bianco (anche classico): 40-60% Trebbiano Toscano (Grieco), 20-40% Malvasia di Candia - loc. Cerreto e/o Coda di Volpe e/o Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%;
spumante: min. 60% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 40%;
con menzione del vitigno bianco: Falanghina (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);
rosato, rosso (anche superiore, classico, classico riserva): 50-60% Sangiovese, 20-40% Aglianico, possono concorrere Piedirosso, Sciascinoso e altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%;
con menzione del vitigno rosso: Aglianico (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 15 t/Ha per le tipologie Bianco, Falanghina e Spumante ed a 13 t/Ha per le tipologie Rosso, Rosato e Aglianico, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i sei ed i cinque chilogrammi per ceppo. Tale resa è ridotta ad un massimo di 12 t/Ha per le uve destinate alla produzione del "Solopaca" Classico Bianco e a 10 t/Ha per la tipologia "Solopaca" Classico Rosso in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque ed i quattro chilogrammi per ceppo;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare alle tipologie "Solopaca" Bianco e Falanghina un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol. ed alle tipologie "Solopaca" Rosso, Rosato e Aglianico dell'11,00 vol%. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca" Spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca" Rosso Superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. Le uve destinate alla produzione del "Solopaca" Classico devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol. per il Bianco e del 12,00% vol. per la tipologia Rosso;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", ivi compresi lapresa di spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione;
il vino "Solopaca" Rosso Superiore deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia. Il vino "Solopaca" Classico Rosso deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento a decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia. Il vino "Solopaca" Classico Rosso sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento può fregiarsi in aggiunta della menzione "Riserva";
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" e "Solopaca Classico" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Taburno (D.M. 29/10/1986 - G.U. n.129 del 5/6/1987)
zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio. A tale delimitazione si deve aggiungere una piccola area distaccata appartenente al comune di Tocco Caudio;
base ampelografica bianco: 40-50% Trebbiano Toscano, 30-40% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%;
spumante: 60-70% Coda di Volpe e/o Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 40%;
rosso: 40-50% Sangiovese, 30-40% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%;
Novello: min. 85% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Coda di Volpe, Falanghina, Greco ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Piedirosso min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%;
norme per la viticura la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore rispettivamente a 10 t/Ha per i vini "Taburno" Novello, Rosso, Greco e Piedirosso e a 12 t/Ha per i vini "Taburno" Bianco, Falanghina, Coda di volpe e Spumante;
per i vini "Taburno" Novello, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.; per i vini "Taburno" Bianco, Rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe e Piedirosso le stesse devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., mentre per il "Taburno" Spumante devono assicurare il 10% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento obbligatori, di presa di spuma e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo;
il vino "Taburno" Novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quelle destinate alla produzione dello stesso;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Taburno" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve; tuttavia tale indicazione è facoltativa per il vino "Taburno" Spumante
Vesuvio (D.M. 13/1/1983 - G.U. n.167 del 20/6/1983)
zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Boscotrecase, Trecase e San Sebastiano al Vesuvio e parte del territorio dei comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena, Trocchia, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana;
base ampelografica bianco: min. 80% Coda di Volpe - loc. Caprettone o Crapettone e/o Verdeca (il Coda di Volpe deve essere presente per almeno il 35%), max. 20% Greco e/o Falanghina;
rosato, rosso: min. 80% Piedirosso - loc. Palombina e/o Sciascinoso - loc. Olivella (il Piedirosso deve essere presente min. 50%), max. 20% Aglianico)
Lacryma Christi del Vesuvio (menzione in etichetta se la resa di uva in vino non è superiore al 65% e la gradazione alcolica non è inferiore a 12° C, nelle versioni bianco, spumante naturale, rosato, rosso, liquoroso);
norme per la viticura la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5% vol. per il vino "Vesuvio" Bianco e di 10% vol. per il vino "Vesuvio" Rosso e Rosato;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Vesuvio" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile