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► zona di produzione ● in provincia di Benevento: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Ponte e Torrecuso ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano;
► base ampelografica ● rosato, rosso, rosso riserva o riserva: aglianico min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la forma di allevamento deve essere la controspalliera e la densità in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi/Ha; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,50% vol. (12,00% vol. per Rosso Riserva o Riserva);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento obbligatori e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni della zona delimitata, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve; ● è consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali; ● il vino "Aglianico del Taburno" Rosso, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Riserva" l'invecchiamento minimo deve essere di 3 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Aglianico del Taburno" deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve
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