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Le Doc della Campania



Costa d'Amalfi D.O.C. (D.M. 10/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)

zona di produzione
● in provincia di Salerno: comprende l'intero territorio dei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri;

Doc Costa d'Amalfi


● sottozona Furore: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano;

Doc Costa d'Amalfi, sottozona "Furore"


● sottozona Ravello: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Atrani, Minori, Ravello e Scala;

Doc Costa d'Amalfi, sottozona "Ravello"


● sottozona Tramonti: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Maiori e Tramonti;

Doc Costa d'Amalfi, sottozona "Tramonti"


base ampelografica
● bianco (anche spumante, passito), Ravello bianco, Tramonti bianco: min. 40% falanghina (bianca zita), possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 60%;
● rosato, rosso (solo per le tre sottozone anche riserva), rosso passito, Furore rosato e rosso, Ravello rosato e rosso: min. 40% piedirosso (loc. per 'e palummo), max. 60% sciascinoso - loc. olivella e/o aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 40%;

● Furore bianco: min. 40% falanghina e biancolella, con una presenza di falanghina non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%; 40-60% pepella, ripoli, fenile, ginestra (sinonimi bianca zita, bianca tenera); possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 20%;
● Tramonti rosato e rosso: min. 30% piedirosso (loc. per 'e palummo), max. 50% sciascinoso (loc. olivella) e/o aglianico, min. 20% tintore; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno, max. 30%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a kg 7 per i tipi "Rosso" e "Rosato" e kg 8 per il tipo "Bianco";
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha per i tipi "Rosso", "Rosato" e "Rosso passito" e 12 t/Ha per i tipi "Bianco", "Spumante" e "Bianco passito". Tale resa per ettaro per la produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone "Ravello", "Tramonti" e "Furore" non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo "Rosso" e "Rosato" e a 10 t/Ha per il tipo "Bianco";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi. Le uve destinate alla produzione dei vini "Costa d'Amalfi", designati con il nome delle sottozone "Ravello", "Tramonti" e "Furore" devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo "Bianco" e del 10,50% per i tipi "Rosso" e "Rosato";
i vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" passiti devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16% vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento di tutti i vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" può essere elaborato nella tipologia Spumante col metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico), purché affinato per almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
il vino "Costa d'Amalfi" rosso, designato con il nome delle sottozone "Furore", "Ravello" e "Tramonti", se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, può portare in etichetta la specificazione "Riserva";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Costa d'Amalfi", con l'esclusione delle tipologie spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. L'indicazione della sottozona non è obbligatoria

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