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► zona di produzione
● in provincia di Avellino: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cesinali, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Parolise, Pratola Serra, Salza Irpina, San Michele di Serino, S. Potito Ultra, S. Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, S.Stefano del Sole, Sorbo Serpico e Summonte;
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base ampelografica
● min. 85% fiano, max. 15% greco e/o coda di volpe bianca e/o
trebbiano toscano;
► norme per la viticoltura
● per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,00%vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino;
● l'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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