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► zona di produzione
● in provincia di Avellino: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Santa Paolina, Torrioni e Tufo;
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base ampelografica
● anche spumante: min. 85% greco, max. 15%
coda di volpe bianca;
► norme per la viticoltura
● per i reimpianti e nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,00%vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino;
● l'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
● il vino "Greco di Tufo" può essere elaborato nella tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purché affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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