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► zona di produzione
● in provincia di Avellino: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo;

● sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Lapio, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Nusco, Paternopoli, Pietradefusi, San Mango sul Calore, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Venticano, Villamaina;
 ► base ampelografica
● bianco: 40-50% greco, 40-50% fiano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 20%;
● rosato, rosso, Novello: min. 70% aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 30%;
● con menzione del vitigno bianchi: Coda di Volpe, Falanghina (anche spumante), Fiano (anche spumante, passito), Greco (anche spumante, passito) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Aglianico (anche passito, liquoroso), Sciascinoso, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
● sottozona Campi Taurasini: aglianico min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%;
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norme per la viticoltura
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 13 t/Ha per le tipologie "Bianco", "Rosato", "Rosso" e "Novello", di 12 t/Ha per le tipologie "Spumante" (Fiano, Falanghina, Greco), "Liquoroso" (Aglianico), "Coda di Volpe", "Falanghina", "Fiano" (anche passito), "Greco" (anche passito), "Aglianico" (anche passito), "Piedirosso" e "Sciascinoso", di 11 t/Ha per la tipologia "Irpinia Campi Taurasini";
● il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini deve essere di 10,00% vol, per le tipologie "Bianco" e "Novello", di 10,50% vol. per le tipologie "Rosato", "Rosso" e "Spumante", di 11,00% vol. per le tipologie "Falanghina", "Fiano", "Greco", "Aglianico", "Piedirosso", "Sciascinoso" e "Irpinia Campi Taurasini", di 12,00% vol. per la tipologia "Liquoroso";
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento di tutti i vini devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino;
● l'arricchimento dei mosti o dei vini deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino;
● i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Spumante con la menzione dei vitigni "Fiano", "Greco" e "Falanghina", devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il Metodo Classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente;
● i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Passito con la menzione dei vitigni "Fiano", "Greco" e "Aglianico", devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia;
● i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" Liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia;
● i vini a denominazione di origine controllata "Irpinia" sottozona "Campi Taurasini", devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Irpinia", ad eccezione delle tipologie "spumante", deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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