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Le Doc della Campania: Castel San Lorenzo


Le Doc della Campania: Castel San Lorenzo

Castel San Lorenzo D.O.C. (D.M. 10/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)

zona di produzione
● in provincia di Salerno: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Felitto ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Magliano Vetere, Ottati e Roccadaspide;

base ampelografica
● bianco: 50-60% trebbiano toscano, 30-40% malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 20%;
● rosato, rosso: 60-80% barbera, 20-30% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche,idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 20%);
● con menzione del vitigno bianco: Moscato (anche spumante, passito, lambiccato), min. 85% moscato bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Barbera, Aglianicone, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per il tipo "Bianco" e a 10 t/Ha per i tipi "Rosso", "Rosato" e "Moscato";
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi "Rosso", "Barbera", "Rosato" e "Moscato" (anche spumante e passito), del 10% per il tipo "Bianco", dell'11,50% per i tipi "Barbera Riserva", "Moscato Lambiccato" e "Aglianicone" e del 12% per "Aglianicone Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante, devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo Aglianicone" non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'anno di raccolta delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Moscato Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16,00% vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione;

norme per l'etichettatura
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol., qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% vol., può riportare in etichetta la qualificazione "Riserva";
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Castel San Lorenzo" Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol., qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol., può riportare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% vol., mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici, se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50% vol., di cui l'8,50% vol. svolto, può portare in etichetta la qualificazione "Lambiccato";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Castel San Lorenzo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione della tipologia spumante

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