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► zona di produzione ● in provincia di Forli-Cesena: i comuni di Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone;
► base ampelografica ● secco (asciutto), amabile, dolce, passito, passito riserva: albana min. 95%, possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti sono ammesse le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello e il duplex; con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol.; ● è ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Bologna; ● è ammesso l'arricchimento con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado; ● le tipologie passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. E' ammesso nella fase di appassimento l'utilizzo di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l. Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della "muffa nobile", non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre; ● a coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre e commercializzare DOCG "Romagna" Albana Passito Riserva, avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol., purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro; ● il vino a DOCG "Romagna" Albana Passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto; il vino a DOCG "Romagna" Albana Passito Riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata e garantita "Romagna Albana" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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