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Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli Bolognesi Sottozona Bologna


Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli Bolognesi Sottozona Bologna

Colli Bolognesi Sottozona Bologna D.O.C. (D.M. 6/6/2011 - G.U. n.140 del 18/6/2011)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano, Marzabotto, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa;
● in provincia di Modena: parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro;

base ampelografica
● bianco: min. 50% sauvignon, possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, max. 50%, in tale ambito, la varietà trebbiano può concorrere max. 15%;
● spumante: min. 40% chardonnay e/o pinot bianco, sauvignon e/o riesling italico e/o pinot nero e/o pignoletto per l'eventuale differenza;
● rosso (anche riserva): min. 50% cabernet sauvignon, possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, max. 50%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 3.000 viti;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per il Bianco (9,50% vol. per la versione Spumante) e di 10 t/Ha e 11,50% vol. per il Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione "Colli Bolognesi";
la qualificazione aggiuntiva "Riserva" può essere utilizzata dal vino "Colli Bolognesi"  Bologna Rosso immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
nella designazione dei vini, l'indicazione della sottozona e della tipologia devono essere riportate congiuntamente nel medesimo campo visivo

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