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► zona di produzione ● in provincia di Bologna: comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di Castello di Serravalle, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, Sasso Marconi, Savigno e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano, Monterenzio, S. Lazzaro di Savena e Zola Predosa; ● in provincia di Modena: parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro;
► base ampelografica ● con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon, Pignoletto (anche superiore, frizzante, spumante, passito), Pinot Bianco, Riesling Italico, Chardonnay, ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei per la coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Barbera (anche frizzante, riserva), Merlot, Cabernet Sauvignon, min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei per la coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2.500 viti; ● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 12 t/Ha per Barbera, Merlot, Sauvignon, Riesling italico, Pignoletto e Chardonnay, di 11 t/Ha per il Pinot Bianco, di 10 t/Ha per il Cabernet Sauvignon, di 9 t/Ha per il Pignoletto Passito; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% per la Barbera, il Cabernet Sauvignon e il Pignoletto Superiore, 10,5% per Merlot, Sauvignon, Riesling italico, Pinot Bianco e Chardonnay, 10% per il Pignoletto Frizzante e la Barbera Frizzante, 9,5% per il Pignoletto Spumante;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione di invecchiamento e confezionamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Pignoletto Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. La menzione "Passito" può essere attribuita anche al vino "Colli Bolognesi" Pignoletto appartenente alla categoria "Vino da uve stramature"; in tal caso il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovrà essere di 15% vol.; ● la qualificazione aggiuntiva "Riserva" può essere utilizzata dal vino "Colli Bolognesi" Barbera immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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