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► zona di produzione
● in provincia di Ravenna: i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza e Riolo Terme; ● in provincia di Forli-Cesena: i comuni di Bertinoro, Castrocaro - Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;
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base ampelografica ● min. 85% refosco - loc. terrano, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la Regione Emilia Romagna max. 15%;
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norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro;
● E' consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,50% vol.;
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norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena e Ravenna;
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norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Cagnina di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Può anche figurare la menzione "dolce"
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