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► zona di produzione
● in provincia di Ravenna: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e la parte a sud della s.s. n. 9, via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castel Bolognese;
● in provincia di Forlì-Cesena: l'intero territorio amministrativo del comune di Modigliana e parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio;
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base ampelografica ● bianco: 40-60% chardonnay, 40-60% pignoletto e/o pinot bianco e/o sauvignon e/o trebbiano romagnolo;
● con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano, Pinot
Bianco (ciascuno 100%);
● rosso (anche riserva): 40-60% cabernet sauvignon, 40-60% ancellotta e/o ciliegiolo e/o merlot e/o sangiovese;
● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche riserva), 100%;
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norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ha;
● è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 11,5 t/Ha per il Trebbiano, 9,5 t/Ha per Bianco e Sangiovese, 9 t/Ha per il Rosso, 8,5 t/Ha per il Pinot bianco;
● il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere di 11% vol. per Bianco e Pinto Bianco, 11,5% vol. per il Trebbiano, 12% vo. per Rosso e Sangiovese;
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norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione;
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norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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