|
► zona di produzione
● in provincia di Rimini: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana e Verucchio. Comprende, inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna;
►
base ampelografica ● bianco: 50-70% trebbiano romagnolo, 30-50% biancame e/o mostosa, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, presenti nell'ambito aziendale, max. 20%, di cui max. 5% di vitigni a bacca bianca aromatici;
● con menzione del vitigno bianchi:
Biancame, min. 85%, possono concorrere pignoletto e/o chardonnay e/o riesling italico e/o sauvignon e/o pinot bianco e/o müller thurgau max. 15%;
● Rébola (anche secco, amabile, dolce, passito): min. 85% pignoletto, possono concorrere biancame e/o mostosa e/o trebbiano romagnolo max. 15%;
● rosso: 60-75% sangiovese, 15-25% cabernet sauvignon, possono concorrere merlot e/o barbera e/o ciliegiolo e/o terrano e/o montepulciano e/o ancellotta max. 25%;
● con menzione del vitigno rossi:
Cabernet Sauvignon (anche riserva),
Sangiovese (anche superiore, riserva), min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, max. 15%;
►
norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,5% vol. per Rosso, Sangiovese (12,5% vol. per Superiore e Riserva), Cabernet Sauvignon e Rébola, 12 t/Ha e 11% vol. per il Bianco, 12 t/Ha e 10,5% vol. per il Biancame;
►
norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della provincia di Rimini;
● il vino "Colli di Rimini" Rébola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire su graticci, in locali termo condizionati o con ventilazione forzata;
● i vini "Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon e Sangiovese possono fregiarsi della specificazione aggiuntiva "Riserva" se ottenuti da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale alla vendemmia non inferiore a 12% vol. per la tipologia Cabernet Sauvignon e 12,5% vol. per la tipologia Sangiovese, e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 mesi in bottiglia;
►
norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|