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Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli Romagna Centrale


Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli Romagna Centrale

Colli Romagna Centrale D.O.C. (D.M. 29/9/2001 - G.U. n.244 del 19/10/2001)

zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone;

base ampelografica
● bianco: 50%÷60% chardonnay, 40%÷50% bombino, sauvignon, trebbiano e pinot bianco, da soli o congiuntamente;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay (anche riserva), Trebbiano (romagnolo), min. 85%, possono concorrere vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Forlì-Cesena max. 15%;
● rosso (anche riserva): 50%÷60% cabernet sauvignon, 40%÷50% sangiovese, merlot, barbera, ciliegiolo, da soli o congiuntamente;
● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche riserva), Cabernet Sauvignon, min. 85%, possono concorrere vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Forlì-Cesena max. 15%;

norme per la viticoltura
nei nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/Ha;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11,5 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia "Trebbiano", 9,5 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Bianco", 9 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia "Chardonnay", 9 t/Ha e 12% vol. per le tipologie Rosso e Cabernet Sauvignon, 9,5 t/Ha e 12% vol. per la tipologia "Sangiovese";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione;
i vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" Rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica "Riserva". I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" Chardonnay che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 15 mesi anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la qualifica "Riserva";

norme per l'etichettatura
sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli Romagna Centrale", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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