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► zona di produzione
● in provincia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, S.Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e parte del territorio amministrativo del comune di Modena;
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base ampelografica
● rosato, rosso (spumante o frizzante), secco, amabile, dolce: min. 85% di Grasparossa, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi e Malbo gentile, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%;
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norme per la viticoltura
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 18 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena;
● nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione del suddetto vino, prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;
● l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;
● la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del suddetto vino, anche su prodotti arricchiti; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti;
● i vini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali;
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norme per l'etichettatura
● per i vini spumanti e frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria
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