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► zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa;
● in provincia di Modena:
Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro;
► base ampelografica
● bianco (anche frizzante, spumante): min. 40% Albana e/o Trebbiano romagnolo, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, provenienti da vitigni presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max. 60%;
● Montuni (anche frizzante, spumante): Montù min. 85%, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max. 15%;
● Pignoletto (anche frizzante, spumante): min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatica, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max. 15%;
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norme per la viticoltura
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 18 t/Ha e 10,0% vol. per tutte le tipologie;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'arricchimento del grado alcolico, la dolcificazione, la spumantizzazione, la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena;
● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati, ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
● per la presa di spuma della tipologia frizzante
deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente
fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti
all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato
rettificato;
● per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato o saccarosio nei termini previsti dalla vigente legislazione;
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norme per l'etichettatura
● l'indicazione della menzione relativa al
tenore zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per i tipi amabile o dolci
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