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► zona di produzione
● in provincia di Bologna: i comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.
● in provincia di Ravenna: i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza, Riolo Terme;
● in provincia di Forli-Cesena: comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio.
● in provincia di Rimini: i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
► base ampelografica
● rosso, superiore, riserva, novello: min. 85% Sangiovese, possono concorrere altre varietà a bacca rossa racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%;
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro per il Sangiovese di Romagna e 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Sangiovese di Romagna" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%, al vino "Sangiovese di Romagna Superiore" di 12,50%, alla tipologia "Novello" di 11,00%;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;
● il vino "Sangiovese di Romagna" qualificato "Novello", deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve;
● il vino "Sangiovese di Romagna" non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve. Il vino "Sangiovese di Romagna" Superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve;
● il vino "Sangiovese di Romagna" che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva "Riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno due in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento;
● per tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione;
● per tutte le tipologie è ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Sangiovese di Romagna" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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