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Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli di Scandiano e di Canossa


Le Doc dell'Emilia Romagna: Colli di Scandiano e di Canossa

Colli di Scandiano e di Canossa D.O.C. (D.M. 30/5/2011 - G.U. n.130 del 7/6/2011)

zona di produzione
● in provincia di Reggio Emilia: comprende i territori amministrativi dei comuni di Albinea, Bibbiano, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Montecchio, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano e, in parte, quelli dei Comuni di Casina, Cavriago, Reggio Emilia e S. Ilario d'Enza;

base ampelografica
● bianco (anche classico, frizzante, spumante): min. 85% spergola, max. 15% malvasia di Candia e/o trebbiano romagnolo e/o pinot grigio e/o pinot bianco, è ammessa malvasia di Candia aromatica max 5%;
● rosso (anche frizzante, Novello: min. 50% marzemino, max. 35% cabernet sauvignon e/o malbo gentile, per la restante parte possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, considerati idonei nella provincia di Reggio Emilia;
● con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon (anche frizzante, passito, riserva), min 85%, possono concorrere malvasia di Candia e/o chardonnay e/o trebbiano romagnolo e/o pinot grigio e/o pinot bianco max. 15%; Pinot (anche frizzante, spumante), da pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero; Chardonnay (anche frizzante, spumante), min. 85%, possono concorrere pinot bianco e/o pinot nero e/o pinot grigio max. 15%; Malvasia (anche frizzante, spumante, passito), min. 85% malvasia di Candia aromatica, possono concorrere malvasia di Candia e/o pinot grigio e/o pinot bianco e/o chardonnay e/o trebbiano romagnolo max. 15%; Spergola, 100%;
● con menzione del vitigno rossi: Lambrusco (anche frizzante), Lambrusco Grasparossa (anche frizzante), min. 85%, possono concorrere lambrusco marani e/o lambrusco montericco e/o ancellotta e/o malbo gentile e/o croatina max. 15%; Lambrusco Montericco (anche frizzante, rosato), min. 85%, possono concorrere lambrusco grasparossa e/o lambrusco salamino e/o lambrusco marani e/o ancellotta e/o malbo gentile e/o croatina max. 15%; Cabernet Sauvignon (anche riserva), min. 85%, possono concorrere sangiovese e/o merlot e/o ancellotta max. 15%; Marzemino (anche frizzante, Novello, passito), min. 85%, possono concorrere croatina e/o sgavetta e/o malbo gentile max. 15%; Malbo Gentile (anche frizzante, Novello, passito), min. 85%, possono concorrere croatina e/o sgavetta max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non devono superare 15 t/Ha e 10% vol. per il Sauvignon (10 t/Ha e 11% vol. per la versione Passito), 16 t/Ha e 9,50% vol. per la Malvasia anche Spumante e la Spergola anche Spumante (10 t/Ha e 11% vol. per la versione Passito), 15 t/Ha e 10,50% vol. per Pinot e Chardonnay (9,50% vol. per la versione Spumante), 16 t/Ha e 9,50% vol. per Lambrusco, Lambrusco Grasparossa e Lambrusco Montericco, 16 t/Ha e 10,50% vol. per Marzemino e Malbo Gentile (10 t/Ha e 11% vol. per la versione Passito), 15 t/Ha e 11% vol. per il Cabernet Sauvignon, 16 t/Ha e 10% vol. per il Bianco (9,50% per la versione Spumante, 15 t/Ha e 10% vol. per la versione Classico), 15 t/Ha e 10,50% vol. per il Rosso;
la tipologia "Colli di Scandiano e Canossa" Sauvignon "Riserva" è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia. La tipologia "Colli di Scandiano e Canossa" Cabernet Sauvignon "Riserva" è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia;

norme per la vinificazione
le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento in legno e in bottiglia, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia;
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona;
per tutte le tipologie "Colli di Scandiano e di Canossa" Passito le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie passito deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve, onde assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16%. L'immissione al consumo deve avvenire, dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio, di cui almeno un anno in botte di legno, a decorrere dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia. Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata;
la dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" prodotti nelle zone delimitate, o con mosto concentrato rettificato.
l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC "Colli di Scandiano e di Canossa". La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti;
i vini nella tipologia Novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve

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