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► zona di produzione
● in provincia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, San Cesario sul Panaro, Soliera;
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base ampelografica
● rosato, rosso (frizzante, spumante): Lambrusco di Sorbara min. 60%, Lambrusco Salamino max. 40%, possono concorrere le uve di altri lambruschi, da sole o congiuntamente, max. 15%;
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norme per la viticoltura
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 18 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena;
● nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a D.O.C. "Lambrusco di Sorbara"
prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato
rettificato;
● l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a D.O.C. "Lambrusco di Sorbara" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione, dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a D.O.C.;
● la presa di spuma, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini D.O.C. "Lambrusco di Sorbara", anche su prodotti arricchiti; in alternativa, con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino D.O.C., anche su prodotti arricchiti;
● i vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", elaborati nella tipologia Spumante e Frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") e della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali;
● le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione dei vini spumanti "Lambrusco di Sorbara" sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
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norme per l'etichettatura
● per i
vini spumanti e frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara" è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria
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