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Le Doc dell'Emilia Romagna: Trebbiano di Romagna


Le Doc dell'Emilia Romagna: Trebbiano di Romagna

Trebbiano di Romagna D.O.C. (D.M. 2/2/2010 - G.U. n.39 del 17/2/2010)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende in tutto o in parte i comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia;
● in provincia di Ravenna: i comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno e Solarolo;
● in provincia di Forli-Cesena: i comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;
● in provincia di Rimini: i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio;

base ampelografica
● bianco, frizzante, spumante, secco, amabile, dolce: min. 85% trebbiano romagnolo, possono concorrere altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11% vol. (10% vol. per le tipologie "Spumante" e "Frizzante");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;
le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" nelle tipologie "Spumante" e "Frizzante", ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini

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