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Le Doc dell'Emilia Romagna
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Denominazione |
Descrizione |

Albana
di Romagna (D.M. 31/8/2004
- G.U. n.216 del 14/9/2004) |
secco, amabile, dolce, passito, passito
riserva:
albana;
Le tipologie passito e passito
riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un
periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo
dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro
vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre
dell'anno di produzione delle uve (ad eccezione di coloro che
optano per l'appassimento in pianta). E' ammesso nella fase di
appassimento l'utilizzo di aria ventilata e deumidificata per la
disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al
termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non
inferiore a 284 g/l.
Nel caso di appassimento in pianta con attacco da muffa nobile,
è concesso di produrre e commercializzare la versione passito
riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo del 4%
vol, purchè la gradazione del mosto al momento della
pigiatura non sia inferiore ai 400g/l. Per tutte
le tipologie previste è consentita la vinificazione, la
conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.
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Bosco
Eliceo (D.M. 10/7/2002 - G.U. n.182 del
5/8/2002) |
bianco, frizzante (min 70% trebbiano
romagnolo,
max. 30% sauvignon e/o malvasia bianca di Candia, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le
province di Ferrara e Ravenna max. 5%);
monovarietali bianchi:
sauvignon (min. 85%, eventualmente trebbiano romagnolo max. 15%);
monovarietali
rossi: fortana
(anche frizzante), merlot (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le
province di Ferrara e Ravenna max. 15%)
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Cagnina
di Romagna (D.M. 1/8/2008
- G.U. n.193 del 19/8/2008) |
min. 85% refosco - loc. terrano, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o
aut. per la Regione Emilia Romagna max. 15%;
l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta delle
uve è obbligatoria
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Colli
Bolognesi (D.M. 29/5/1975 - G.U. n.318
del 2/12/1975) (D.M. 12/8/1995) |
bianco, frizzante (60-80% Albana,
20-40% trebbiano romagnolo);
monovarietali bianchi: sauvignon (anche superiore),
pignoletto (anche spumante), pinot bianco (anche spumante),
riesling italico, chardonnay
(anche spumante) (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per le
province di Modena e Bologna max. 15%);
monovarietali rossi:
barbera (anche
frizzante, vivace, riserva), merlot, cabernet
sauvignon (anche
riserva) (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le
province di Modena e Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Colline di Oliveto (Sottozona) |
monovarietali bianchi: pignoletto
(anche frizzante), sauvignon, chardonnay (anche spumante)
(ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%);
monovarietale rosso:
cabernet sauvignon (anche riserva) (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la
provincia di Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Colline di Riosto (Sottozona) |
monovarietali bianchi: pignoletto (anche frizzante,
min. 90%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 10%), sauvignon (100%);
monovarietali rossi:
barbera, cabernet sauvignon
(ciascuno 100%)
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Colli
Bolognesi Colline Marconiane (Sottozona) |
monovarietali bianchi: pignoletto
(min 85%, se spumante, può concorrere pinot nero max.
15%, altrimenti possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%), sauvignon (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%);
monovarietali rossi:
barbera, cabernet sauvignon
(anche riserva) (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la
provincia di Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Monte San Pietro (Sottozona) |
monovarietali bianchi: pinot bianco
(100%), sauvignon, pignoletto (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%);
monovarietali rossi:
barbera, cabernet sauvignon (ciascuno 100%)
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Colli
Bolognesi Serravalle (Sottozona) |
monovarietali bianchi: sauvignon
(100%), pignoletto (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%);
monovarietali rossi:
barbera, cabernet sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Terre di Montebudello (Sottozona) |
monovarietali bianchi: sauvignon, pignoletto (anche spumante) (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%);
monovarietali rossi
(anche riserva): barbera , cabernet sauvignon (ciascuno
min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Zola Predosa (Sottozona) |
monovarietali bianchi: pignoletto, sauvignon,
chardonnay;
monovarietali rossi: cabernet sauvignon (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%)
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Colli
Bolognesi Classico Pignoletto (D.M. 29/5/1975 - G.U. n.318
del 2/12/1975) (D.D. 4/8/1997) |
min. 85% pignoletto, possono
concorrere pinot bianco e/o riesling italico e/o trebbiano
romagnolo max. 15%
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Colli
di Faenza (D.M. 4/8/1997
- G.U. n.204 del 2/9/1997) |
bianco (40-60% chardonnay, 40-60% pignoletto e/o
pinot bianco e/o sauvignon e/o trebbiano romagnolo);
monovarietali bianchi:
trebbiano, pinot bianco (ciascuno 100%);
rosso (anche riserva)
(40-60% cabernet sauvignon, 40-60% ancellotta e/o ciliegiolo e/o
merlot e/o sangiovese);
monovarietali rossi: sangiovese (anche riserva)
100%
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Colli
di Imola (D.M. 25/7/2002 - G.U. n.189 del
13/8/2002) |
bianco (anche frizzante, superiore)
(vitigni racc. e/o aut. a bacca bianca per la provincia di
Bologna);
monovarietali bianchi
(anche frizzante): trebbiano, pignoletto, chardonnay
(ciascuno min. 85%, possono concorrere altri
vitigni racc. e/ o aut. a bacca bianca per la provincia di
Bologna);
rosso (anche riserva, Novello) (vitigni
racc. e/o aut. a bacca nera per la provincia di Bologna);
monovarietali rossi: sangiovese (anche riserva),
barbera (anche frizzante), cabernet sauvignon (anche riserva)
(ciascuno min. 85%, possono concorrere altri
vitigni racc. e/ o aut. a bacca nera per la provincia di Bologna);
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Colli
di Parma (D.M.
17/6/2004 - G.U. n.150 del 29/6/2004) |
rosso (anche frizzante) (barbera 60-75%,
bonarda e/o creatina 25-40%,
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
racc. e/o aut. per la provincia di Parma max. 15%);
spumante:
pinot nero e/o chardonnay e/o pinot bianco;
monovarietali bianchi: malvasia (anche frizzante e
spumante, da malvasia di Candia aromatica per l'85-100%, sia
nella tipologia secco che amabile; possono concorrere uve provenienti dalla varietà
moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale max. 15%),
sauvignon, chardonnay, pinot bianco, pinot grigio (anche
frizzanti e spumanti, min. 95%;
possono concorrere le uve delle varietà a bacca di colore analogo, non aromatiche,
racc.
e/o aut. per la provincia di Parma max. 5%);
monovarietali rossi:
pinot nero, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, barbera,
bonarda (min. 85%, possono concorrere altre
varietà a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia
di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, max. 15%), lambrusco Maestri
(min. 85%,
possono
concorrere altre varietà a bacca
nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Parma
max. 15%)
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Colli di Rimini (D.M. 19/11/1996 - G.U. n.280
del 29/11/1996) |
bianco (50-70% trebbiano romagnolo,
30-50% biancame e/o mostosa, possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Rimini max. 20%);
monovarietali
bianchi: biancame (min. 85%, possono concorrere pignoletto
e/o chardonnay e/o riesling italico e/o sauvignon e/o pinot
bianco e/o müller thurgau max. 15%);
Rébola (min. 85%
pignoletto,
possono concorrere biancame e/o mostosa e/o trebbiano romagnolo
max. 15%);
rosso
(60-75% sangiovese, 15-25% cabernet sauvignon, possono
concorrere merlot e/o barbera e/o ciliegiolo e/o terrano e/o montepulciano e/o
ancellotta max. 25%);
monovarietali rossi: cabernet
sauvignon (anche
riserva) (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a
bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Rimini max. 15%)
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Colli
di Scandiano e di Canossa (D.M. 26/7/2005 - G.U. n.181 del
5/8/2005) |
bianco (anche classico,
frizzante, spumante)
(min. 85% Spergola, max. 15% Malvasia di Candia e/o Trebbiano romagnolo e/o Pinot Grigio e/o Pinot
Bianco, è ammessa Malvasia di Candia aromatica max 5%);
rosso (anche frizzante, Novello) (min. 50%
Marzemino, max. 35% Cabernet Sauvignon e/o Malbo Gentile, per la
restante parte possono concorrere da sole o congiuntamente le
uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, considerati idonei
nella provincia di Reggio Emilia;
monovarietali
bianchi: Sauvignon (anche frizzante, passito,
riserva) (min 90%, possono
concorrere Malvasia di Candia e/o Chardonnay e/o Trebbiano romagnolo e/o Pinot Grigio e/o Pinot
Bianco max. 10%), Pinot (anche frizzante, spumante) (Pinot Bianco e/o Pinot Nero),
Chardonnay (anche frizzante, spumante) (min. 85%, possono concorrere Pinot
Bianco e/o Pinot Nero e/o Pinot Grigio max. 15%), Malvasia
(anche frizzante, spumante) (min. 85% Malvasia di Candia aromatica,
possono concorrere Malvasia di Candia e/o Pinot Grigio e/o Pinot Bianco e/o Chardonnay e/o
Trebbiano romagnolo max. 15%);
monovarietali rossi: Lambrusco
Grasparossa (anche frizzante) (min. 85%, possono concorrere
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Montericco e/o Ancellotta e/o Malbo Gentile e/o
Croatina max. 15%), Lambrusco Montericco (anche frizzante, rosato)
(min. 85%, possono concorrere
Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Marani e/o Ancellotta
e/o Malbo Gentile e/o Croatina max. 15%), Cabernet Sauvignon
(anche riserva)
(min. 85%, possono concorrere Sangiovese e/o Merlot e(o
Ancellotta max. 15%),
Marzemino (anche frizzante, Novello) (min. 85%, possono concorrere
Croatina e/o Sgavetta e/o Malbo Gentile max. 15%); Malbo Gentile
(anche frizzante, Novello) (min. 85%, possono concorrere Croatina e/o Sgavetta max. 15%)
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Colli
Piacentini (D.M. 18/7/1984
- G.U. n.351 del 22/12/1984) (D.D. 30/6/1998) |
Bianco Monterosso Val d'Arda (20-50% Malvasia di
Candia e Moscato
Bianco, 20-50% Ortrugo e Trebbiano romagnolo, possono concorrere
Bervedino e/o Sauvignon e/o altri vitigni a bacca bianca racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 30%);
Bianco Valnure
(20-50% Malvasia di Candia
Aromatica, 20-65% Ortrugo e Trebbiano romagnolo, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la
provincia di Piacenza max. 15%);
Bianco Trebbianino Val
Trebbia (35-65% Ortrugo, 10-20% Malvasia di Candia
Aromatica e Moscato Bianco, 15-30% Sauvignon e Trebbiano
romagnolo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);
monovarietali bianchi: Malvasia
(min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,
anche aromatici, racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%),
Ortrugo (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 10%), Chardonnay, Pinot Grigio,
Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);
Pinot spumante
(min. 85% Pinot Nero, max. 15% Chardonnay)
Novello (Pinot Nero e/o Barbera e/o Croatina);
monovarietali rossi:
Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero (ciascuno min.
85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);
Gutturnio (brocca d'argento usata dai Romani)
(55-70%
Barbera, 30-45% Bonarda);
Vin Santo di Vigoleno (min.
60% Marsanne e/o Bervedino e/o Sauvignon e/o Ortrugo e/o Trebbiano
romagnolo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc.
e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 40%);
Vin Santo
(min. 80% Malvasia di Candia Aromatica e/o Ortrugo e/o
Trebbiano romagnolo e/o Marsanne, possono concorrere altri
vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di
Piacenza max. 20%)
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Colli Romagna Centrale (D.M. 29/9/2001
- G.U. n.244 del 19/10/2001) |
bianco (50%÷60% Chardonnay, 40%÷50% Bombino, Sauvignon, Trebbiano e Pinot Bianco, da soli o congiuntamente);
monovarietali bianchi:
Chardonnay (anche riserva), Trebbiano (min. 85% Trebbiano
romagnolo, possono concorrere vitigni a bacca bianca racc. e/o
aut. per la provincia di Forlì-Cesena max. 15%);
rosso (anche riserva: 50%÷60% Cabernet Sauvignon, 40%÷50%
Sangiovese, Merlot, Barbera, Ciliegiolo, da soli o congiuntamente);
monovarietali rossi: Sangiovese
(anche riserva), Cabernet Sauvignon (min. 85%,
possono concorrere vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Forlì-Cesena
max. 15%) |

Lambrusco
di Sorbara (D.M.
27/5/2002 - G.U. n.138
del 14/6/2002) |
rosato, rosso, frizzante
( 60% Lambrusco di Sorbara, 40% Lambrusco Salamino)
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Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro (D.M.
27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009) |
rosato, rosso
(spumante o frizzante),
secco, amabile, dolce (min. 85% di Grasparossa,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del
15%;
nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne atte alla produzione del suddetto vino, prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;
l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;
la
presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del suddetto vino, anche su prodotti arricchiti; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti;
i vini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali
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Lambrusco
Salamino di Santa Croce (D.M.
27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009) |
rosato, rosso
(spumante o frizzante),
secco, amabile, dolce (min. 85% Salamino, possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del
15%;
nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne atte alla produzione del suddetto vino, prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;
l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;
la
presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del suddetto vino, anche su prodotti arricchiti; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti;
i vini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali
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Modena o Di Modena (D.M.
27/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009) |
bianco frizzante (o
bianco "di Modena" frizzante), bianco spumante (o
spumante "Di Modena" bianco): Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
monovarietali bianchi: Pignoletto, nella misura minima dell'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
rosato, rosso, novello (frizzante o spumante, anche con dicitura "di Modena"): Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata
minimo 30%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;
Lambrusco: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a
foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%; possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%
nella elaborazione dei
vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Modena" o "di Modena", prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.; l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;
nella produzione dei
vini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. "Modena" o "di Modena"; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena, purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;
i vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave;
le
operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, dello sciroppo di
dosaggio per i vini spumanti sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria
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Pagadebit
di Romagna (D.M. 31/3/2010 - G.U. n.92 del 21/4/2010) |
bianco (anche frizzante, secco,
amabile,
amabile frizzante): Bombino Bianco min 85%, possono concorrere vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna max. 15%);
la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata è di 140q e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale è di 10,5% (11,50% per la tipologia "Bertinoro");
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Pagadebit di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve
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Reggiano (D.M. 13/6/2005 - G.U. n.143 del 22/6/2005) |
bianco spumante (100% Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco
Montericco e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara);
Lambrusco
(anche frizzante), Lambrusco Novello min. 85% Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino
e/o
Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco
Grasparossa e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva, possono
concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia
frastagliata;
rosso (anche frizzante),
rosso Novello 50-60% Ancellotta, per il restante, da sole o
congiuntamente, Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco
di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco
Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Lambrusco
Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Viadanese e
Marzemino;
Lambrusco Salamino (anche frizzante)
min. 85% Lambrusco Salamino, possono concorrere Ancellotta e/o
Lambrusco Marani e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo Gentile max.
15%
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Reno (D.M. 14/2/1997 - G.U. n.46
del 25/2/1997) |
bianco (anche frizzante) (min.
40% Albana e/o Trebbiano
romagnolo, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non
aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Bologna e Modena
max. 60%);
monovarietali: Montuni
(Montù), Pignoletto (ciascuno min. 85%, possono concorrere
altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le
province di Bologna e Modena max. 15%)
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Romagna Albana Spumante (D.M. 5/6/1995 - G.U. n.234 del 6/10/1995) |
Albana 100%
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Sangiovese
di Romagna (D.M. 1/8/2008 - G.U. n.195 del 21/8/2008) |
rosso, superiore, riserva,
Novello (almeno il 50% delle uve deve aver subito la
macerazione carbonica): min. 85% Sangiovese, possono concorrere altre varietà a
bacca rossa racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%
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Trebbiano
di Romagna (D.M. 1/8/2008
- G.U. n.195 del 21/8/2008) |
bianco, frizzante, spumante,
secco, amabile, dolce (min. 85% Trebbiano
romagnolo, possono concorrere altre varietà a
bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la regione
Emilia Romagna max. 15%)
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