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lavinium Doc Emilia Romagna


Le Doc dell'Emilia Romagna


Le Doc dell'Emilia Romagna

D.O.C.G.: 1

D.O.C.: 2
1
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumante spumante
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province dell'Emilia Romagna ->

Vitigni Raccomandati in Emilia Romagna

Denominazione Descrizione
vino biancovino dolce Albana di Romagna
(D.M. 31/8/2004 - G.U. n.216 del 14/9/2004)

secco, amabile, dolce, passito, passito riserva: albana;

Le tipologie passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve (ad eccezione di coloro che optano per l'appassimento in pianta). E' ammesso nella fase di appassimento l'utilizzo di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
Nel caso di appassimento in pianta con attacco da muffa nobile, è concesso di produrre e commercializzare la versione passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo del 4% vol, purchè la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400g/l. Per  tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.

vino biancoVino rosso Bosco Eliceo
(D.M. 10/7/2002 - G.U. n.182 del 5/8/2002)

bianco, frizzante (min 70% trebbiano romagnolo, max. 30% sauvignon e/o malvasia bianca di Candia, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Ferrara e Ravenna max. 5%);

monovarietali bianchi: sauvignon (min. 85%, eventualmente trebbiano romagnolo max. 15%);

monovarietali rossi: fortana (anche frizzante), merlot (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le province di Ferrara e Ravenna max. 15%)

Vino rosso Cagnina di Romagna
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.193 del 19/8/2008)

min. 85% refosco - loc. terrano, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la Regione Emilia Romagna max. 15%;

l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli Bolognesi
(D.M. 29/5/1975 - G.U. n.318 del 2/12/1975) (D.M. 12/8/1995)

bianco, frizzante (60-80% Albana, 20-40% trebbiano romagnolo);

monovarietali bianchi: sauvignon (anche superiore), pignoletto (anche spumante), pinot bianco (anche spumante), riesling italico, chardonnay (anche spumante) (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per le province di Modena e Bologna max. 15%);

monovarietali rossi: barbera (anche frizzante, vivace, riserva), merlot, cabernet sauvignon (anche riserva) (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le province di Modena e Bologna max. 15%)

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli Bolognesi Colline di Oliveto
(Sottozona)

monovarietali bianchi: pignoletto (anche frizzante), sauvignon, chardonnay (anche spumante) (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%);

monovarietale rosso: cabernet sauvignon (anche riserva) (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%)

vino biancoVino rosso Colli Bolognesi Colline di Riosto
(Sottozona)

monovarietali bianchi: pignoletto (anche frizzante, min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 10%), sauvignon (100%); 

monovarietali rossi: barbera, cabernet sauvignon (ciascuno 100%)

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli Bolognesi Colline Marconiane
(Sottozona)

monovarietali bianchi: pignoletto (min 85%, se spumante, può concorrere pinot nero max. 15%, altrimenti possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%), sauvignon (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%);

monovarietali rossi: barbera, cabernet sauvignon (anche riserva) (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%)

vino biancoVino rosso Colli Bolognesi Monte San Pietro
(Sottozona)

monovarietali bianchi: pinot bianco (100%), sauvignon, pignoletto (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%);

monovarietali rossi: barbera, cabernet sauvignon (ciascuno 100%)

vino biancoVino rosso Colli Bolognesi Serravalle
(Sottozona)

monovarietali bianchi: sauvignon (100%), pignoletto (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%);

monovarietali rossi: barbera, cabernet sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%)

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli Bolognesi Terre di Montebudello
(Sottozona)

monovarietali bianchi: sauvignon, pignoletto (anche spumante) (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%);

monovarietali rossi (anche riserva): barbera , cabernet sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%)

vino biancoVino rosso Colli Bolognesi Zola Predosa
(Sottozona)

monovarietali bianchi: pignoletto, sauvignon, chardonnay;

monovarietali rossi: cabernet sauvignon (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%)

vino bianco Colli Bolognesi Classico Pignoletto
(D.M. 29/5/1975 - G.U. n.318 del 2/12/1975)
(D.D. 4/8/1997)

min. 85% pignoletto, possono concorrere pinot bianco e/o riesling italico e/o trebbiano romagnolo max. 15%

vino biancoVino rosso Colli di Faenza
(D.M. 4/8/1997 - G.U. n.204 del 2/9/1997)

bianco (40-60% chardonnay, 40-60% pignoletto e/o pinot bianco e/o sauvignon e/o trebbiano romagnolo);

monovarietali bianchi: trebbiano, pinot bianco (ciascuno 100%);

rosso (anche riserva) (40-60% cabernet sauvignon, 40-60% ancellotta e/o ciliegiolo e/o merlot e/o sangiovese);

monovarietali rossi: sangiovese (anche riserva) 100%

vino biancoVino rosso Colli di Imola
(D.M. 25/7/2002 - G.U. n.189 del 13/8/2002)

bianco  (anche frizzante, superiore) (vitigni racc. e/o aut. a bacca bianca per la provincia di Bologna);

monovarietali bianchi (anche frizzante): trebbiano, pignoletto, chardonnay (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni racc. e/ o aut. a bacca bianca per la provincia di Bologna);

rosso (anche riserva, Novello) (vitigni racc. e/o aut. a bacca nera per la provincia di Bologna);

monovarietali rossi: sangiovese (anche riserva), barbera (anche frizzante), cabernet sauvignon (anche riserva) (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni racc. e/ o aut. a bacca nera per la provincia di Bologna);

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli di Parma
(D.M. 17/6/2004 - G.U. n.150 del 29/6/2004)

rosso (anche frizzante) (barbera 60-75%, bonarda e/o creatina 25-40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Parma max. 15%);

spumante: pinot nero e/o chardonnay e/o pinot bianco;

monovarietali bianchi: malvasia (anche frizzante e spumante, da malvasia di Candia aromatica per l'85-100%, sia nella tipologia secco che amabile; possono concorrere uve provenienti dalla varietà moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale max. 15%), sauvignon, chardonnay, pinot bianco, pinot grigio (anche frizzanti e spumanti, min. 95%; possono concorrere le uve delle varietà a bacca di colore analogo, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Parma max. 5%);

monovarietali rossi: pinot nero, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, barbera, bonarda (min. 85%, possono concorrere altre varietà a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Parma, ad esclusione della varietà Lambrusco, max. 15%), lambrusco Maestri (min. 85%, possono concorrere altre varietà a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Parma max. 15%)

vino biancoVino passitoVino rosso Colli di Rimini
(D.M. 19/11/1996 - G.U. n.280 del 29/11/1996)

bianco (50-70% trebbiano romagnolo, 30-50% biancame e/o mostosa, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Rimini max. 20%);

monovarietali bianchi: biancame (min. 85%, possono concorrere pignoletto e/o chardonnay e/o riesling italico e/o sauvignon e/o pinot bianco e/o müller thurgau max. 15%);

Rébola (min. 85% pignoletto, possono concorrere biancame e/o mostosa e/o trebbiano romagnolo max. 15%);

rosso (60-75% sangiovese, 15-25% cabernet sauvignon, possono concorrere merlot e/o barbera e/o ciliegiolo e/o terrano e/o montepulciano e/o ancellotta max. 25%);

monovarietali rossi: cabernet sauvignon (anche riserva) (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Rimini max. 15%)

vino biancoVino spumanteVino passitoVino rosatoVino rosso Colli di Scandiano e di Canossa
(D.M. 26/7/2005 - G.U. n.181 del 5/8/2005)

bianco (anche classico, frizzante, spumante) (min. 85% Spergola, max. 15% Malvasia di Candia e/o Trebbiano romagnolo e/o Pinot Grigio e/o Pinot Bianco, è ammessa Malvasia di Candia aromatica max 5%);

rosso (anche frizzante, Novello) (min. 50% Marzemino, max. 35% Cabernet Sauvignon e/o Malbo Gentile, per la restante parte possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, considerati idonei nella provincia di Reggio Emilia;

monovarietali bianchi: Sauvignon (anche frizzante, passito, riserva) (min 90%, possono concorrere Malvasia di Candia e/o Chardonnay e/o Trebbiano romagnolo e/o Pinot Grigio e/o Pinot Bianco max. 10%), Pinot (anche frizzante, spumante)  (Pinot Bianco e/o Pinot Nero), Chardonnay (anche frizzante, spumante) (min. 85%, possono concorrere Pinot Bianco e/o Pinot Nero e/o Pinot Grigio max. 15%), Malvasia (anche frizzante, spumante) (min. 85% Malvasia di Candia aromatica, possono concorrere Malvasia di Candia e/o Pinot Grigio e/o Pinot Bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano romagnolo max. 15%);

monovarietali rossi: Lambrusco Grasparossa (anche frizzante)  (min. 85%, possono concorrere Lambrusco Marani e/o Lambrusco Montericco e/o Ancellotta e/o Malbo Gentile e/o Croatina max. 15%), Lambrusco Montericco (anche frizzante, rosato) (min. 85%, possono concorrere Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Marani e/o Ancellotta e/o Malbo Gentile e/o Croatina max. 15%), Cabernet Sauvignon (anche riserva) (min. 85%, possono concorrere Sangiovese e/o Merlot e(o Ancellotta max. 15%), Marzemino (anche frizzante, Novello) (min. 85%, possono concorrere Croatina e/o Sgavetta e/o Malbo Gentile max. 15%); Malbo Gentile (anche frizzante, Novello) (min. 85%, possono concorrere Croatina e/o Sgavetta max. 15%)

vino biancoVino spumanteVino passitoVino rosso Colli Piacentini
(D.M. 18/7/1984 - G.U. n.351 del 22/12/1984) (D.D. 30/6/1998)

Bianco Monterosso Val d'Arda (20-50% Malvasia di Candia e Moscato Bianco, 20-50% Ortrugo e Trebbiano romagnolo, possono concorrere Bervedino e/o Sauvignon e/o altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 30%);

Bianco Valnure (20-50% Malvasia di Candia Aromatica, 20-65% Ortrugo e Trebbiano romagnolo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);

Bianco Trebbianino Val Trebbia (35-65% Ortrugo, 10-20% Malvasia di Candia Aromatica e Moscato Bianco, 15-30% Sauvignon e Trebbiano romagnolo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);

monovarietali bianchi: Malvasia (min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, anche aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%), Ortrugo (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 10%), Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);

Pinot spumante (min. 85% Pinot Nero, max. 15% Chardonnay)

Novello (Pinot Nero e/o Barbera e/o Croatina);

monovarietali rossi: Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 15%);

Gutturnio (brocca d'argento usata dai Romani) (55-70% Barbera, 30-45% Bonarda);

Vin Santo di Vigoleno (min. 60% Marsanne e/o Bervedino e/o Sauvignon e/o Ortrugo e/o Trebbiano romagnolo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 40%);

Vin Santo (min. 80% Malvasia di Candia Aromatica e/o Ortrugo e/o Trebbiano romagnolo e/o Marsanne, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Piacenza max. 20%)

vino biancoVino rosso Colli Romagna Centrale
(D.M. 29/9/2001 - G.U. n.244 del 19/10/2001)

bianco (50%÷60% Chardonnay, 40%÷50% Bombino, Sauvignon, Trebbiano e Pinot Bianco, da soli o congiuntamente);

monovarietali bianchi: Chardonnay (anche riserva), Trebbiano (min. 85% Trebbiano romagnolo, possono concorrere vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Forlì-Cesena max. 15%);

rosso (anche riserva: 50%÷60% Cabernet Sauvignon, 40%÷50% Sangiovese, Merlot, Barbera, Ciliegiolo, da soli o congiuntamente);

monovarietali rossi: Sangiovese (anche riserva), Cabernet Sauvignon (min. 85%, possono concorrere vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Forlì-Cesena max. 15%)

Vino rosatoVino rosso Lambrusco di Sorbara
(D.M. 27/5/2002 - G.U. n.138 del 14/6/2002)

rosato, rosso, frizzante ( 60% Lambrusco di Sorbara, 40% Lambrusco Salamino)

Vino rosatoVino rossoVino passito Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009)

rosato, rosso (spumante o frizzante), secco, amabile, dolce (min. 85% di Grasparossa, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%;

nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione del suddetto vino, prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;

l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;

la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del suddetto vino, anche su prodotti arricchiti; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti;

i vini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali

Vino rosatoVino rossoVino passito Lambrusco Salamino di Santa Croce
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009)

rosato, rosso (spumante o frizzante), secco, amabile, dolce (min. 85% Salamino, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%;

nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione del suddetto vino, prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;

l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;

la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del suddetto vino, anche su prodotti arricchiti; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purché tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti;

i vini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Modena o Di Modena
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009)

bianco frizzante (o bianco "di Modena" frizzante), bianco spumante (o spumante "Di Modena" bianco): Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

monovarietali bianchi: Pignoletto, nella misura minima dell'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

rosato, rosso, novello (frizzante o spumante, anche con dicitura "di Modena"): Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata minimo 30%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

Lambrusco: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%; possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%

nella elaborazione dei vini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Modena" o "di Modena", prodotti nella zona delimitata, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.; l'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena;

nella produzione dei vini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. "Modena" o "di Modena"; in alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena, purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.;

i vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave;

le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria

vino bianco Pagadebit di Romagna
(D.M. 31/3/2010 - G.U. n.92 del 21/4/2010)

bianco (anche frizzante, secco, amabile, amabile frizzante): Bombino Bianco min 85%, possono concorrere vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna max. 15%);

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata è di 140q e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale è di 10,5% (11,50% per la tipologia "Bertinoro");

sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Pagadebit di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve

Vino spumanteVino rosatoVino rosso Reggiano
(D.M. 13/6/2005 - G.U. n.143 del 22/6/2005)

bianco spumante (100% Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara);

Lambrusco (anche frizzante), Lambrusco Novello min. 85% Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva, possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata;

rosso (anche frizzante), rosso Novello 50-60% Ancellotta, per il restante, da sole o congiuntamente, Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Viadanese e Marzemino;

Lambrusco Salamino (anche frizzante) min. 85% Lambrusco Salamino, possono concorrere Ancellotta e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo Gentile max. 15%

vino bianco Reno
(D.M. 14/2/1997 - G.U. n.46 del 25/2/1997)

bianco (anche frizzante) (min. 40% Albana e/o Trebbiano romagnolo, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Bologna e Modena max. 60%);

monovarietali: Montuni (Montù), Pignoletto (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Bologna e Modena max. 15%)

Vino spumante Romagna Albana Spumante
(D.M. 5/6/1995 - G.U. n.234 del 6/10/1995)

Albana 100%

Vino rossoSangiovese di Romagna
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.195 del 21/8/2008)

rosso, superiore, riserva, Novello (almeno il 50% delle uve deve aver subito la macerazione carbonica): min. 85% Sangiovese, possono concorrere altre varietà a bacca rossa racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%

vino biancoVino spumante Trebbiano di Romagna
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.195 del 21/8/2008)

bianco, frizzante, spumante, secco, amabile, dolce (min. 85% Trebbiano romagnolo, possono concorrere altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%)

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