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lavinium Doc Friuli


Le Doc del Friuli Venezia Giulia


Le doc del Friuli Venezia Giulia

D.O.C.G.: 2

D.O.C.: 10
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumante spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province del Friuli V. Giulia ->

Vitigni Raccomandati in Friuli

Denominazione Descrizione
Vino passito Colli Orientali del Friuli Picolit
(D.M. 26/5/2010 - G.U. n.144 del 23/6/2010)

picolit min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia max. 15%, con esclusione del vitigno Traminer aromatico);

i nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro;

è vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata;

le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Orientali del Friuli Picolit", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.;

le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;

non è consentita nessuna pratica di arricchimento;

la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%, pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro;

l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria

Vino passito Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla
(Sottodenominazione)

anche riserva: picolit 100%;

per poter utilizzare la dizione "Riserva" il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

la produzione massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

Vino passito Ramandolo
(D.M. 9/10/2001 - G.U. n.250 del 26/10/2001)

verduzzo friulano (loc. verduzzo giallo)

vino biancoVino rosso Carso
(D.M. 25/6/1985 - G.U. n.145 del 25/6/1986)

monovarietali bianchi: Chardonnay, Malvasia (Istriana), Sauvignon, Pinot Grigio, Traminer, Vitovska (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Trieste e Gorizia max. 15%);

monovarietali rossi: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Refosco dal Peduncolo Rosso, Terrano (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Trieste e Gorizia max. 15%)

vino biancoVino rosatoVino rosso Colli Orientali del Friuli
(D.M. 3/6/2008 - G.U. n.137 del 13/6/2008)

bianco (chardonnay e/o malvasia istriana e/o picolit e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o ribolla gialla e/o riesling renano e/o sauvignon e/o tocai friulano e/o verduzzo friulano);

rosato, rosso (cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pignolo e/o pinot nero e/o refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino e/o tazzelenghe);

monovarietali bianchi: Chardonnay, Malvasia (Malvasia istriana), Pinot bianco, Pinot Grigio, Ribolla Gialla, Riesling (Riesling renano), Sauvignon, Friulano, Verduzzo Friulano, Traminer Aromatico, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Udine per un massimo del 15%;

monovarietali rossi: Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pignolo, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Schioppettino, Tazzelenghe, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Udine per un massimo del 15%

vino biancoVino rosso Colli Orientali del Friuli Cialla
(Sottodenominazione)

bianco (picolit e/o ribolla gialla e/o verduzzo friulano);

rosso (refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino);

monovarietali bianchi: Picolit, Ribolla Gialla, Verduzzo friulano;

monovarietali rossi: Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso

vino biancoVino rosso Colli Orientali del Friuli Rosazzo
(Sottodenominazione)

bianco (chardonnay e/o malvasia istriana e/o picolit e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o ribolla gialla e/o riesling renano e/o sauvignon e/o tocai friulano e/o verduzzo friulano);

rosso (cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pignolo e/o pinot nero e/o refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino e/o tazzelenghe);

monovarietali bianchi: Picolit, Ribolla Gialla;

monovarietale rosso: Pignolo

vino biancoVino rosso Colli Orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto
(Sottodenominazione)

Schioppettino (anche riserva), possono concorrere alla produzione anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelle raccomandate ed autorizzate nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%;
la raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente; per la produzione di questo vino è obbligatorio l'affinamento per almeno 12 mesi in botti di legno;
Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata;
la specificazione Riserva può essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia

vino biancoVino rosso Collio Goriziano o Collio
(D.M. 16/4/2010 - G.U. n.95 del 24/4/2010)

bianco: Chardonnay e/o Malvasia istriana e/o Pinot Bianco e/o Picolit e/o Pinot Grigio e/o Riesling italico e/o Sauvignon e/o Friulano, max. 15% Müller Thurgau e/o Traminer aromatico);

monovarietali bianchi: Chardonnay, Malvasia (istriana), Pinot Bianco, Picolit, Pinot Grigio, Riesling italico, Sauvignon, Friulano, Traminer aromatico, Ribolla Gialla, Riesling (renano), Riesling italico, Müller Thurgau (ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni);

rosso (Merlot e/o Cabernet sauvignon e/o Cabernet franc e/o Pinot nero);

monovarietali rossi (anche riserva): Cabernet (Franc e/o Sauvignon  e/o Carmenere), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero (ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni);

I vini bianchi e rossi provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva "riserva", purché:
1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

per tutte le tipolgie di vino è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosatoVino rosso Friuli Annia
(D.M. 8/7/2002 - G.U. n.173 del 25/7/2002)

bianco (uve a bacca bianca racc. e/o aut. della zona);

monovarietali bianchi: Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Sauvignon, Chardonnay, Malvasia, Traminer Aromatico;

rosato, rosso (uve a bacca rossa racc. e/o aut. della zona);

monovarietali rossi: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Friuli Aquileia
(D.M. 17/9/2008 - G.U. n.241 del 14/10/2008)

bianco (min. 50% tocai friulano, max. 50% pinot bianco e/o grigio e/o verduzzo friulano e/o sauvignon, e/o chardonnay e/o malvasia istriana, possono concorrere anche altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nello stesso territorio, ad eccezione di traminer e müller thurgau);

monovarietali bianchi (anche superiore): Chardonnay (anche spumante, frizzante), Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano, Malvasia Istriana (anche frizzante), Müller Thurgau (anche frizzante);

le operazioni di spumantizzazione del vino Friuli Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli V. G.

rosato (anche frizzante) (merlot e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o refosco nostrano e/o refosco dal peduncolo rosso);

rosso, novello (min. 50% refosco dal peduncolo rosso, max 50% merlot e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o refosco nostrano, possono concorrere anche altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nello stesso territorio);

monovarietali rossi (anche superiore, riserva): Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso;

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno refosco nostrano;
i vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini indicati, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.
L'indicazione dell'annata in etichetta è obbligatoria

vino biancoVino rosso Friuli Grave
(D.M. 1/10/1985 - G.U. n.118 del 23/5/1986)

bianco (uve non aromatiche a bacca bianca racc. e/o aut. della zona);

monovarietali bianchi: Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling (Renano), Sauvignon, Friulano, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano, Pinot Nero;

rosso (uve non aromatiche a bacca rossa racc. e/o aut. della zona);

monovarietali rossi: Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Refosco dal Peduncolo Rosso

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
(D.M. 15/9/2009 - G.U. n.227 del 30/9/2009)

bianco, frizzante (chardonnay e/o malvasia e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o riesling italico e/o riesling renano e/o sauvignon e/o verduzzo e/o tocai friulano);

monovarietali bianchi: Chardonnay (anche spumante, eventualmente con aggiunta di pinot nero fino al 15%), Malvasia (istriana), Moscato Giallo (anche spumante), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot spumante, Riesling Italico, Riesling (da Riesling renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano (anche spumante), Friulano;

rosato (anche frizzante), rosso (anche frizzante, spumante): cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pinot nero e/o franconia e/o schioppettino e/o refosco dal peduncolo rosso e/o pignolo);

monovarietali rossi: Cabernet (franc e/o cabernet sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Franconia, Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Moscato Rosa (rosato, anche spumante);

Vendemmia Tardiva: Friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente;

per tutte le tipologie descritte, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria; relativamente alla varietà Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Friuli Latisana
(D.M. 27/5/2008 - G.U. n.139 del 16/6/2008)

bianco, Passito (anche superiore, riserva): tocai friulano minimo 60%, chardonnay e/o pinot bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%;

monovarietali bianchi: Friulano (anche superiore, riserva), Pinot Bianco (anche frizzante, spumante), Pinot Grigio, Verduzzo Friulano (anche frizzante), Traminer Aromatico, Chardonnay (anche superiore, riserva), Sauvignon, Malvasia (anche frizzante, spumante), Riesling, Pinot Nero (anche frizzante, spumante, superiore, riserva), ciascuno min. 85%; possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine max. 15%;

rosato, rosso merlot minimo 60%, cabernet sauvignon e/o cabernet franc e/o carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%;

rosso (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, refosco dal peduncolo rosso, refosco nostrano);

monovarietali rossi (anche novello, superiore, riserva): min. 85% Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenere), Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Carmenere, Franconia; possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine max. 15%;

I vini da monovitigno, possono essere designati e presentati con la menzione riserva, qualora siano stati invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero, nonché di quelle che entrano nella costituzione del vino Rosato, la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.
La tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve a bacca rossa, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in materia.
La tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni:
a) che la cuvee sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché delle altre uve bianche previste nel limite massimo del 10%, con esclusione delle varietà aromatiche;
b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9%;
c) che sia posto in commercio nei tipi brut, extra brut o demi sec.

L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come superiore, riserva o novello; per tutti gli altri casi è facoltativa

Lison-Pramaggiore

vedi Le Doc del Veneto

Prosecco

vedi Le Doc del Veneto

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