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Le Doc del Friuli Venezia Giulia
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Denominazione |
Descrizione |
Colli Orientali del Friuli Picolit (D.M.
26/5/2010
- G.U. n.144 del 23/6/2010) |
picolit min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia max. 15%, con esclusione del vitigno Traminer aromatico);
i
nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro;
è vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la
produzione massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata;
le operazioni di
vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Orientali del Friuli Picolit", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.;
le uve possono essere sottoposte a
pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali
anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;
non è consentita nessuna
pratica di arricchimento;
la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%, pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro;
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla (Sottodenominazione) |
anche riserva: picolit 100%;
per poter utilizzare la dizione "Riserva" il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
la produzione massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
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Ramandolo (D.M. 9/10/2001
- G.U. n.250 del 26/10/2001) |
verduzzo friulano (loc. verduzzo giallo)
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Carso (D.M. 25/6/1985
- G.U. n.145 del 25/6/1986) |
monovarietali bianchi: Chardonnay, Malvasia
(Istriana), Sauvignon, Pinot
Grigio, Traminer, Vitovska (ciascuno min. 85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le
province di Trieste e Gorizia max. 15%);
monovarietali rossi: Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Refosco dal Peduncolo Rosso, Terrano
(ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera
racc. e/o aut. per le province di Trieste e Gorizia max. 15%)
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Colli
Orientali del Friuli (D.M. 3/6/2008
- G.U. n.137 del 13/6/2008) |
bianco (chardonnay
e/o malvasia istriana e/o picolit e/o pinot bianco e/o pinot grigio
e/o ribolla gialla e/o riesling renano e/o sauvignon e/o tocai friulano
e/o verduzzo friulano);
rosato, rosso (cabernet
franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pignolo e/o pinot
nero e/o refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino e/o tazzelenghe);
monovarietali bianchi: Chardonnay,
Malvasia (Malvasia istriana),
Pinot bianco, Pinot Grigio, Ribolla Gialla, Riesling
(Riesling renano),
Sauvignon, Friulano, Verduzzo Friulano, Traminer
Aromatico, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Udine per un massimo del
15%;
monovarietali
rossi: Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon,
Merlot, Pignolo, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso,
Refosco nostrano, Schioppettino, Tazzelenghe, ciascuna varietà
almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa
racc. e/o aut. per la provincia di Udine per un massimo del 15%
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Colli
Orientali del Friuli Cialla (Sottodenominazione) |
bianco (picolit e/o ribolla gialla e/o
verduzzo friulano);
rosso
(refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino);
monovarietali bianchi:
Picolit, Ribolla Gialla, Verduzzo friulano;
monovarietali
rossi: Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso
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Colli
Orientali del Friuli Rosazzo (Sottodenominazione) |
bianco
(chardonnay e/o malvasia istriana e/o picolit e/o pinot bianco e/o
pinot grigio e/o ribolla gialla e/o riesling renano e/o sauvignon
e/o tocai friulano e/o verduzzo friulano);
rosso
(cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pignolo
e/o pinot nero e/o refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino
e/o tazzelenghe);
monovarietali bianchi: Picolit, Ribolla Gialla;
monovarietale
rosso: Pignolo
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Colli
Orientali del Friuli Schioppettino
di Prepotto (Sottodenominazione) |
Schioppettino (anche
riserva), possono concorrere alla produzione
anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelle
raccomandate ed autorizzate nella provincia di Udine, e presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i
nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite è ridotto al 5%; la raccolta dell'uva deve essere
eseguita manualmente; per la produzione di questo vino è
obbligatorio l'affinamento per almeno 12 mesi in botti di legno; Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente più di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi
per ettaro non potrà essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata; la specificazione Riserva può essere utilizzata qualora il
vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del
quarto anno successivo alla vendemmia
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Collio Goriziano o
Collio (D.M. 16/4/2010
- G.U. n.95 del 24/4/2010) |
bianco: Chardonnay e/o Malvasia
istriana e/o Pinot Bianco e/o Picolit e/o Pinot Grigio e/o
Riesling italico e/o Sauvignon e/o Friulano, max. 15% Müller Thurgau e/o Traminer aromatico);
monovarietali
bianchi: Chardonnay, Malvasia (istriana), Pinot Bianco, Picolit, Pinot
Grigio, Riesling italico,
Sauvignon, Friulano, Traminer
aromatico, Ribolla Gialla, Riesling
(renano), Riesling italico, Müller Thurgau
(ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15%
ciascuno degli altri vitigni);
rosso
(Merlot e/o Cabernet sauvignon e/o Cabernet franc e/o Pinot nero);
monovarietali rossi
(anche riserva):
Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenere), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot Nero (ciascuno min. 85%, possono concorrere per un
massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni);
I vini bianchi e rossi provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso
il "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione
aggiuntiva "riserva", purché:
1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve;
per tutte le tipolgie di vino è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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Friuli
Annia (D.M. 8/7/2002 - G.U. n.173 del 25/7/2002) |
bianco
(uve a bacca bianca racc. e/o aut. della zona);
monovarietali bianchi:
Friulano,
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Sauvignon,
Chardonnay, Malvasia, Traminer Aromatico;
rosato, rosso (uve a bacca
rossa racc. e/o aut. della zona);
monovarietali rossi: Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso
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Friuli
Aquileia (D.M. 17/9/2008
- G.U. n.241 del 14/10/2008) |
bianco (min. 50% tocai friulano, max. 50% pinot bianco e/o grigio e/o verduzzo friulano e/o sauvignon, e/o chardonnay e/o malvasia
istriana, possono concorrere anche altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
nello stesso territorio,
ad eccezione di traminer e müller thurgau);
monovarietali bianchi
(anche superiore):
Chardonnay (anche spumante, frizzante), Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling
(renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano,
Malvasia Istriana (anche frizzante), Müller Thurgau
(anche frizzante);
le operazioni di spumantizzazione del
vino Friuli Aquileia
Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per
tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti
devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli V. G.
rosato
(anche frizzante) (merlot
e/o cabernet franc e/o cabernet
sauvignon e/o refosco nostrano e/o refosco dal peduncolo rosso);
rosso, novello (min. 50% refosco dal peduncolo
rosso, max 50% merlot e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon
e/o refosco nostrano, possono concorrere anche altre uve di
corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione nello stesso territorio);
monovarietali
rossi (anche superiore, riserva): Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon), Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal
Peduncolo Rosso;
Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono
concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno refosco nostrano; i vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini
indicati, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo
della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e dello stesso colore. L'indicazione dell'annata in
etichetta è obbligatoria
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Friuli
Grave (D.M. 1/10/1985
- G.U. n.118 del 23/5/1986) |
bianco
(uve non aromatiche a bacca bianca racc. e/o aut. della zona);
monovarietali bianchi:
Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling (Renano),
Sauvignon, Friulano, Traminer Aromatico, Verduzzo
Friulano, Pinot Nero;
rosso (uve non aromatiche a bacca
rossa racc. e/o aut. della zona);
monovarietali rossi: Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot Nero, Refosco dal Peduncolo Rosso
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Friuli
Isonzo o Isonzo del Friuli (D.M. 15/9/2009
- G.U. n.227 del 30/9/2009) |
bianco, frizzante (chardonnay e/o malvasia e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o riesling
italico e/o riesling renano e/o sauvignon e/o verduzzo e/o tocai friulano);
monovarietali bianchi:
Chardonnay (anche spumante, eventualmente con aggiunta di
pinot nero fino al 15%),
Malvasia (istriana), Moscato Giallo (anche spumante), Pinot Bianco, Pinot Grigio,
Pinot spumante, Riesling Italico, Riesling (da Riesling
renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo
Friulano (anche spumante), Friulano;
rosato
(anche frizzante), rosso (anche frizzante,
spumante): cabernet franc e/o
cabernet sauvignon e/o merlot e/o pinot nero e/o franconia e/o schioppettino e/o
refosco dal peduncolo rosso e/o pignolo);
monovarietali
rossi: Cabernet (franc e/o cabernet sauvignon), Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot Nero, Franconia, Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso,
Pignolo, Moscato Rosa (rosato, anche spumante);
Vendemmia Tardiva: Friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente;
per tutte le tipologie descritte, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria; relativamente alla varietà
Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve
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Friuli
Latisana (D.M. 27/5/2008
- G.U. n.139 del 16/6/2008) |
bianco, Passito (anche
superiore, riserva): tocai friulano minimo 60%, chardonnay
e/o pinot bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore,
presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%;
monovarietali bianchi:
Friulano (anche
superiore, riserva), Pinot Bianco (anche frizzante,
spumante), Pinot Grigio, Verduzzo
Friulano (anche frizzante), Traminer Aromatico, Chardonnay
(anche superiore, riserva), Sauvignon, Malvasia
(anche frizzante, spumante),
Riesling, Pinot Nero (anche frizzante, spumante,
superiore, riserva), ciascuno min. 85%; possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da
vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di
Udine max. 15%;
rosato, rosso merlot minimo 60%, cabernet
sauvignon e/o cabernet franc e/o carmenere massimo 30%; possono
concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di
corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici,
idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo
del 10%;
rosso (merlot, cabernet franc,
cabernet sauvignon, refosco dal peduncolo rosso, refosco nostrano);
monovarietali rossi
(anche novello, superiore, riserva): min. 85% Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenere), Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Carmenere, Franconia;
possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da
vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di
Udine max. 15%;
I vini da monovitigno,
possono essere designati e presentati con la menzione riserva,
qualora siano stati invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di
legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di
vendemmia; è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, esclusi i
passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E'
consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione
dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e dello stesso colore.
La tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione
delle uve Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia
istriana, Pinot nero, nonché di quelle che entrano nella
costituzione del vino Rosato, la cui anidride carbonica sia
ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente
chiuso.
La tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione
delle uve a bacca rossa, ad esclusione delle uve di
Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in
materia.
La tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le
seguenti condizioni:
a) che la cuvee sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti
o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot
nero, nonché delle altre uve bianche previste nel limite
massimo del 10%, con esclusione delle varietà aromatiche;
b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della
cuvée non sia inferiore al 9%;
c) che sia posto in commercio nei tipi brut, extra brut o
demi sec.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come
superiore,
riserva o novello; per tutti gli altri casi è facoltativa
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Lison-Pramaggiore |
vedi
Le
Doc del Veneto
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Prosecco |
vedi
Le
Doc del Veneto
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