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► zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende l'intero territorio comunale di Bagnaria Arsa, Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa;
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base ampelografica
● bianco: uve a bacca bianca racc. e/o aut. provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente disciplinare, con esclusione di quelli a bacca aromatica;
● con menzione del vitigno bianchi: Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Sauvignon, Chardonnay, Malvasia (istriana), Traminer Aromatico, min. 90%, possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Udine;
● rosato (anche frizzante), rosso (anche riserva): uve a bacca rossa racc. e/o aut. provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente disciplinare, con esclusione di quelli a bacca aromatica;
● con menzione del vitigno rossi: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso, min. 90%, possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Udine;
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norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di 2 volte l'anno;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 10% vol. per tutte le tipologie;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
● è consentita la produzione di Vino Spumante Bianco di Qualità prodotto nell'ambito della zona di produzione a condizione:
- che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco nonché dalle altre uve bianche previste dal disciplinare nel limite massimo del 10%;
- che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9%;
- che sia posto in commercio nei tipi
brut o demi sec;
● i vini bianchi "Friuli-Annia": Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia e il "Friuli-Annia" Rosato possono essere elaborati nella tipologia
frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da
fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con
residuo zuccherino non superiore a 12
g/l per tutte le varietà;
► norme per l'etichettatura
● i vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e siano denunciati alla vendemmia come tali, e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un
titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13%, possono essere designati e presentati con la menzione "Riserva", qualora siano stati
invecchiati per almeno 2 anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;
● l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come "Riserva" ed è facoltativa per tutti i restanti vinia
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