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Le Doc del Friuli: Friuli Aquileia

Le Doc del Friuli: Friuli Aquileia

Friuli Aquileia D.O.C. (D.M. 17/9/2008 - G.U. n.241 del 14/10/2008)

zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende tutto il territorio comunale di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Villa Vicentina, Visco ed in parte il territorio comunale di Chiopris-Viscone, Gonars, Palmanova, Santa Maria La Longa, Terzo di Aquileia, Trivignano Udinese;

base ampelografica
● bianco: min. 50% friulano, max. 50% pinot bianco e/o grigio e/o verduzzo Friulano e/o sauvignon, e/o chardonnay e/o malvasia istriana, possono concorrere anche altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nello stesso territorio, ad eccezione di traminer e müller thurgau;
● con menzione del vitigno bianchi (anche superiore): Chardonnay (anche spumante, frizzante), Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano, Malvasia Istriana (anche frizzante), Müller Thurgau (anche frizzante);
● rosato (anche frizzante): merlot e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o refosco nostrano e/o refosco dal peduncolo rosso;
● rosso, novello: min. 50% refosco dal peduncolo rosso, max. 50% merlot e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o refosco nostrano, possono concorrere anche altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nello stesso territorio;
● con menzione del vitigno rossi (anche superiore, riserva): Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso; per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno refosco nostrano;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha per i tipi Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana e Müller Thurgau, a 12 t/Ha per i tipi Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso, di 10 t/Ha per il tipo Traminer aromatico;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. per il Friulano, 10,5% vol. per il Friulano superiore, 10% vol. per tutti gli altri tipi, 11% vol. per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate "superiore";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
le operazioni di spumantizzazione del vino Friuli Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli V. G.;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini indicati, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore;
i vini "Friuli" Aquileia, nelle varietà Chardonnay, Malvasia Istriana, Müller Thurgau e Rosato, possono essere elaborati e commercializzati come vino "frizzante" la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino non superiore a 20 g/l;

norme per l'etichettatura
i vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria

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