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Le Doc del Friuli: Carso o Carso - Kras


Le Doc del Friuli: Carso o Carso - Kras

Carso o Carso - Kras D.O.C. (D.M. 20/10/2011 - G.U. n.239 del 13/10/2011)

zona di produzione
● in provincia di Gorizia: comprende l'intero territorio del comune di Doberdò del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna;
● in provincia di Trieste: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico;
zona di produzione Terrano
● in provincia di Gorizia: comprende in tutto o in parte i comuni di Doberdò del Lago,Sagrado e Savogna d'Isonzo;
● in provincia di Trieste: comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico;
zona di produzione Terrano Classico
● in provincia di Trieste: comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico;

base ampelografica
terrano min 70%, possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Glera, Malvasia (Istriana), Sauvignon, Pinot Grigio, Traminer, Vitovska, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Refosco dal Peduncolo Rosso, Terrano (anche Classico), ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata;
le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

Carso Resa delle uve

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonché l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o, in parte, nelle rispettive zone di produzione;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
è ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;
i vini a denominazione di origine controllata "Carso" o "Carso - Kras" Rosso Riserva, Merlot Riserva, Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva, Terrano e Terrano Classico Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento;
i vini a denominazione di origine controllata "Carso" o "Carso - Kras" Malvasia (da malvasia istriana) Riserva, Sauvignon Riserva, Vitovska Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 20 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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