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► zona di produzione ● in provincia di Udine: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Attimis, Buttrio, la parte est di Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, S. Giovanni al Natisone, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano;
► base ampelografica ● bianco (anche dolce): uve provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo previsti dal presente disciplinare, ivi compresa la varietà picolit; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Malvasia (Malvasia istriana), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Ribolla Gialla, Riesling (Riesling Renano), Sauvignon, Friulano, Verduzzo Friulano, Traminer Aromatico, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti, max. 15%; ● rosso: uve provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo previsti dal presente disciplinare; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pignolo, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Schioppettino, Tazzelenghe, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 3,700 per ceppo; ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 10% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata "Collio" (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio); ● è consentita, nella misura massima del volume del 15%, la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC "Colli Orientali del Friuli" con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore;
► norme per l'etichettatura ● la menzione "Riserva" è ammessa qualora i vini abbiamo effettuato un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve; ● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione
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