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► zona di produzione
● in provincia di Gorizia: si estende su tutto o parte del territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino;
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base ampelografica
● bianco: chardonnay e/o malvasia istriana e/o pinot
bianco e/o picolit e/o pinot grigio e/o riesling italico e/o sauvignon e/o
friulano, max. 15% müller thurgau e/o traminer aromatico);
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Malvasia (istriana), Pinot Bianco, Picolit, Pinot Grigio, Riesling italico, Sauvignon, Friulano, Traminer aromatico, Ribolla Gialla, Riesling (renano), Riesling italico, Müller Thurgau, ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni;
● rosso: merlot e/o cabernet sauvignon e/o cabernet franc e/o
pinot nero;
● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet (franc e/o
sauvignon e/o carmenere), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri vitigni;
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norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 4 t/Ha e 13% vol. per la tipologia "Picolit" e di 11 t/Ha e 10,50% vol. per tutte le altre tipologie;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso fino all'invaiatura;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "Riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata;
● è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in tutte le sue tipologie, purché i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni previsti dal disciplinare, non superino il 15%;
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norme per l'etichettatura
● I vini bianchi e rossi provenienti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", ed
estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva "Riserva", purché:
- i vini non abbiano subito operazioni di
arricchimento; - i vini rossi abbiano subito un
periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
- i vini bianchi abbiano subito un
periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● per tutte le tipologie di vino è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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