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► zona di produzione:
● in provincia di Pordenone: l'intero territorio comunale di Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in parte quello di Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Caneva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio;
● in provincia di Udine: l'intero territorio comunale di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in parte quello di Artegna, Bagnaria Arsa, Bùttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Corno di
Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese;
►
base ampelografica
● bianco (anche superiore): uve a bacca bianca fra quelle previste dal disciplinare, ad esclusione del Traminer aromatico;
● spumante: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot nero;
● con menzione del vitigno bianchi: Pinot Grigio (anche
superiore), Chardonnay (anche
superiore, frizzante,
spumante), Pinot Bianco (anche
superiore, frizzante,
spumante), Riesling (da Riesling Renano, anche
superiore), Sauvignon (anche
superiore), Friulano (anche
superiore), Traminer Aromatico (anche
superiore), Verduzzo Friulano (anche
frizzante, superiore), Pinot Nero
spumante: min. 95%;
● rosso (anche superiore): uve a bacca nera previste dal disciplinare;
● novello: uve, mosti o vini delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère, anche
superiore), Cabernet Franc (anche
superiore), Cabernet Sauvignon (anche
superiore), Merlot (anche
superiore), Pinot Nero (anche
superiore), Refosco dal Peduncolo Rosso (anche
superiore):
ciascuno min. 95%;
► norme per la viticoltura
● i
nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale, per tutte le tipologie, non devono superare 13 t/Ha e 10,00% vol. (11,00% vol. per le tipologie superiore);
►
norme per la vinificazione
● le
operazioni di vinificazione, di
elaborazione dei vini frizzanti, di
invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso; nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia; nei comuni di Cormons e Romans d'Isonzo in provincia di Gorizia. Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
● nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco "Spumante" è consentita l'aggiunta di Pinot nero fino a un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca previsti dal disciplinare nel limite massimo del 10%;
● il vino a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" Spumante può essere posto in commercio nei tipi "extra brut", "brut", "extra dry", "dry", "demi-sec";
● i vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia "frizzante" purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti. Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino espresso in grammi litro: tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano, non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco e Rosato;
● i prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;
● è consentita nella misura massima del volume del 10%, l'aggiunta nei vasi vinari e la
correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Friuli Grave", con altri mosti e vini ottenuti da uve di corrispondente colore, rivendicate per la Denominazione di Origine "Friuli Grave", provenienti dai vigneti iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste;
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norme per l'etichettatura
● i vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave", con esclusione delle tipologie
novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva", ma senza la dizione "superiore", qualora siano immessi al consumo dopo 2 anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;
● nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione delle tipologie
spumante, frizzante e liquoroso, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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