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► zona di produzione
● in provincia di Gorizia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Romans d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco ed in parte il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano di Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Staranzano e Villesse;
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base ampelografica
● bianco, frizzante: chardonnay e/o malvasia e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o riesling italico e/o riesling renano e/o sauvignon e/o verduzzo e/o tocai friulano;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay (anche spumante, eventualmente con aggiunta di pinot nero fino al 15%), Malvasia (istriana), Moscato Giallo (anche spumante), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot spumante, Riesling Italico, Riesling (da
riesling renano), Sauvignon, Traminer Aromatico, Verduzzo Friulano (anche spumante), Friulano;
● rosato (anche frizzante), rosso (anche frizzante, spumante): cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pinot nero e/o franconia e/o schioppettino e/o refosco dal peduncolo rosso e/o pignolo;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (franc e/o cabernet sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Franconia, Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Moscato Rosa (rosato, anche spumante);
● Vendemmia Tardiva: friulano, sauvignon, verduzzo friulano,
pinot bianco, chardonnay, malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente;
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata;
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha per le tipologie Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot, di 12 t/Ha per tutte le altre tipologie; i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno;
● le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine;
● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
● è consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli". Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà "Moscato giallo", "Traminer aromatico" e "Moscato rosa";
● la tipologia "Rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;
● per la tipologia "Vendemmia Tardiva" le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13% vol. ed essere raccolte non prima di 30 giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale;
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norme per l'etichettatura
● relativamente alla varietà Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre successivo all'annata di produzione delle uve;
● per tutte le tipologie descritte, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
in etichetta è obbligatoria
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