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► zona di produzione
● in provincia di Pordenone: parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento;
● in provincia di Udine: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio comunale di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Varmo e di parte del territorio comunale di Castions di Strada e Muzzana del Turgnano;
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base ampelografica
● bianco, passito (anche superiore, riserva): tocai friulano minimo 60%, chardonnay e/o pinot bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%;
● con menzione del vitigno bianchi: Friulano (anche superiore, riserva), Pinot Bianco (anche frizzante, spumante), Pinot Grigio, Verduzzo Friulano (anche frizzante), Traminer Aromatico, Chardonnay (anche superiore, riserva), Sauvignon, Malvasia (anche frizzante, spumante), Riesling, Pinot Nero (anche frizzante, spumante, superiore, riserva), ciascuno min. 85%; possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine max. 15%;
● rosato, rosso: merlot minimo 60%, cabernet sauvignon e/o cabernet franc e/o carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%;
● con menzione del vitigno rossi (anche novello, superiore, riserva): min. 85% Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenere), Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Carmenere, Franconia; possono concorrere altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine max. 15%;
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi a ettaro non può essere inferiore a 3.000 viti;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Bianco, Rosato, Rosso, Novello, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Carmenere, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Friulano, Verduzzo Friulano e Chardonnay, di 12 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Franconia, Pinot Nero, Traminer Aromatico, Sauvignon, Malvasia Istriana e Riesling Renano, di 11 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Passito, di 10 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie Riserva e Superiore;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore;
● la tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero, nonché di quelle che entrano nella costituzione del vino Rosato, la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso;
● la tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve a bacca rossa, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in materia;
● la tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni:
- che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero, nonché delle altre uve bianche previste nel limite massimo del 10%, con esclusione delle varietà aromatiche;
- che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9%;
- che sia posto in commercio nei tipi brut, extra brut o demi sec;
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norme per l'etichettatura
● I vini da monovitigno, possono essere designati e presentati con la menzione riserva,
qualora siano stati invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di
vendemmia;
● l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come superiore, riserva o novello; per tutti gli altri casi è facoltativa
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