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► zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, S. Giovanni al Natisone, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano;
► base ampelografica
● picolit min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia max. 15%, con esclusione del vitigno Traminer aromatico);
► norme per la viticoltura
● i
nuovi impianti e reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro;
● in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la
resa massima di uva ammessa in
coltura specializzata è di 4 t/Ha;
● alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Orientali del Friuli Picolit", un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.;
► norme per la vinificazione
● le
operazioni di vinificazione e
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● le uve possono essere sottoposte a
pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali
anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;
● non è consentita nessuna
pratica di arricchimento;
● la
resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%, pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro;
► norme per l'etichettatura
● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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