|
► zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende parte dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento;
►
base ampelografica
● verduzzo friulano (loc. verduzzo giallo);
►
norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11% vol.;
►
norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento;
►
norme per l'etichettatura
● l'annata di produzione delle uve è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo"
|