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Le Doc del Lazio: Atina


Le Doc del Lazio: Atina

Atina D.O.C. (D.M. 2/8/2011 - G.U. n.203 dell'1/9/2011)

zona di produzione
● in provincia di Frosinone: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Alvito, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, S. Donato Valcomino, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Vicalvi e Villa Latina;

base ampelografica
● rosso, riserva: min. 50% cabernet sauvignon, 10% syrah, 10% merlot, 10% cabernet franc, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 20%;
● con menzione del vitigno bianco: Sémillon min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Cabernet (anche riserva) min. 85% cabernet sauvignon e/o franc, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.400;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol. per il Rosso (12,00% vol. per la versione Riserva), 8 t/Ha e 11,50% vol. per il Cabernet (12,00% vol. per la versione Riserva), 10 t/Ha e 10,00% vol. per il Sémillon;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione dei vini, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
è ammessa la colmatura dei vini, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;

norme per l'etichettatura
i vini Atina Rosso e Atina Cabernet che abbiano effettuato un periodo di invecchiamento di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva";
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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