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► zona di produzione ● in provincia di Frosinone: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Alvito, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, S. Donato Valcomino, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Vicalvi e Villa Latina;
► base ampelografica ● rosso, riserva: min. 50% cabernet sauvignon, 10% syrah, 10% merlot, 10% cabernet franc, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 20%; ● con menzione del vitigno bianco: Sémillon min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%; ● con menzione del vitigno rosso: Cabernet (anche riserva) min. 85% cabernet sauvignon e/o franc, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.400; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol. per il Rosso (12,00% vol. per la versione Riserva), 8 t/Ha e 11,50% vol. per il Cabernet (12,00% vol. per la versione Riserva), 10 t/Ha e 10,00% vol. per il Sémillon;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione dei vini, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve; ● è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite; ● è ammessa la colmatura dei vini, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;
► norme per l'etichettatura ● i vini Atina Rosso e Atina Cabernet che abbiano effettuato un periodo di invecchiamento di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva"; ● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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