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► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena ed in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto;
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base ampelografica
● bianco, superiore: max. 55% malvasia bianca di Candia e/o puntinata e/o del Lazio, max. 25% trebbiano toscano e/o trebbiano romagnolo e/o trebbiano giallo, possono concorrere le uve dei vitigni bellone e/o bombino (loc. uva di Spagna) max. 20%;
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norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 16 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione delle uve;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Bianco Capena" designato con la specificazione "Superiore" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per altri tipi tale indicazione è facoltativa ma deve, comunque essere documentata
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