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Le Doc del Lazio: Castelli Romani


Le Doc del Lazio: Castelli Romani

Castelli Romani D.O.C. (D.M. 4/11/1996 - G.U. n.266 del 13/11/1996)

zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri, Zagarolo e parte dei territori amministrativi dei comuni di Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma;
● in provincia di Latina: l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna, Latina e Aprilia;

base ampelografica
● bianco, secco, amabile, frizzante: malvasia bianca di Candia e/o puntinata, trebbiano toscano e/o trebbiano romagnolo e/o trebbiano di Soave e/o trebbiano giallo e/o trebbiano verde, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Latina e Roma max. 30%;
● rosato, secco, amabile, frizzante: uvaggio di uve a bacca bianca e nera o lavorazione in rosato delle uve a bacca nera previste per le altre tipologie;
● rosso, secco, amabile, frizzante, Novello: min. 85% cesanese e/o merlot e/o montepulciano e/o nero buono e/o sangiovese, possono concorrere vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Roma e Latina max. 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 16,5 t/Ha per la versione "Bianco" e 16 t/Ha per le versioni "Rosato" e "Rosso", mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10% vol.;
per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 1.100, calcolati sul sesto di impianto, e come forme di allevamento dovranno essere utilizzate quelle tradizionali: Guyot, Cordone Speronato, Cortina pendente, CDG, Tendone e Cortina semplice;

norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la elaborazione dei vini frizzanti, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, secondo gli usi locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atti a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche

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