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► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende gli interi territori dei comuni di Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Santa Marinella e parte dei territori dei comuni di Allumiere, Roma e Tolfa;
● in provincia di Viterbo: parte del comune di Tarquinia;
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base ampelografica
● bianco, bianco amabile, bianco frizzante: min. 50% trebbiano toscano (loc. procanico), max. 35% malvasia di Candia, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● rosato, rosato frizzante, rosso, rosso amabile: 60% sangiovese e montepulciano di cui almeno il 25% di uno dei due vitigni, max. 35% merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● con menzione del vitigno bianco: Trebbiano o Procanico (trebbiano toscano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%);
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norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità d'impianto minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,5% vol. per le uve bianche e di 13 t/Ha e 11% vol. per le rosse;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata dal disciplinare, nonché nell'intero territorio del Comune di Tarquinia;
● i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;
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norme per l'etichettatura
● per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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